La Corte di Giustizia delle Comunità europee presenta competenze sui generis a tal punto da rendere legittimo il dubbio che alla Corte possa attribuirsi la qualifica di tribunale internazionale. Con gli altri tribunali internazionali la Corte ha in comune soltanto l’origine pattizia, essendo sorta dai Trattati comunitari e potendo esercitare la sua funzione soltanto nei confronti degli Stati membri in quanto partecipanti alla Comunità. La maggior parte delle sue competenze, invece, sono accostabili a quelle dei tribunali interni ed il loro esercizio non dipende dalla volontà degli stessi soggetti destinati a subirle.
Le principali competenze della Corte comunitaria, comunque, sono le seguenti:
- competenza arbitrale di tipo classico, prevista dall’art. 239;
- competenza in tema di ricorsi per violazione del Trattato da parte di uno Stato membro: i ricorsi diretti a far accertare la violazione di un Trattato da parte di uno Stato membro sono proponibili dalla Commissione o da ciascun altro Stato membro previa consultazione della Commissione. Lo Stato accusato non può sottrarsi al giudizio della Corte e, se questa lo dichiara inadempiente, è tenuto a prendere tutti i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza comporta;
- competenza relativa al controllo di legittimità sugli atti comunitari: il controllo di legittimità è limitato agli atti vincolanti del Consiglio e della Commissione. I vizi degli atti che, qualora vengano riconosciuti dalla Corte, comportano l’annullamento ex tuncdei medesimi sono:
- l’incompetenza dell’organo;
- la violazione di forme sostanziali;
- la violazione del Trattato o di un’altra regola di diritto relativa alla sua applicazione;
- lo sviamento di potere.
Tali vizi sono denunciabili da ciascuno Stato membro, dal Consiglio, dalla Commissione oppure, nel caso si tratti di decisioni, da qualsiasi persona fisica o giuridica interessata;
- competenza concernente le c.d. questioni pregiudiziali: quando innanzi ad un giudice di uno Stato membro è sollevata una questione relativa all’interpretazione del Trattato CE o all’interpretazione di atti comunitari, tale giudice ha il potere o il dovere di sospendere il processo e di chiedere una pronuncia alla Corte al riguardo. La pronuncia della Corte ha effetto immediato nel giudizio nazionale a quo, ma l’interpretazione in essa racchiusa potrà essere utilizzata in tutti gli Stati membri (interpretazione uniforme del diritto comunitario).
Alla Corte dal 1988 è affiancato il Tribunale di primo grado delle Comunità europee, la cui principale competenza ha per oggetto i ricorsi promossi dalle persone fisiche e giuridiche ai sensi dell’art. 230. In base all’art. 225, altre competenze possono essere aggiunte dal Consiglio su richiesta dalla Corte e previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione.