Accanto alle regole che definiscono il carattere illecito di un atto, il diritto internazionale contempla norme che danno rilievo ad una serie di fatti il cui ricorrere ha l’ effetto di interrompere la relazione normale tra il verificarsi di un fatto illecito e la responsabilità del soggetto che n’è l’ autore. Le circostanze, riconosciute negli articoli, che escludono il carattere illecito di un atto sono il consenso, la legittima difesa, il carattere di legittima contromisura, la forza maggiore, estremo pericolo, lo stato do necessità. Devono comunque sottolinearsi i limiti cui sono circoscritti gli effetti che discendono dal ricorrere di tali circostanze, oppure che ne fissano l’ ambito d’operatività:
dalla sussistenza dell’esimente non deriva di per sé l’ estinzione dell’obbligo internazionale violato: da essa consegue solo l’ esclusione di una responsabilità.
Il ricorrere della causa di giustificazione non esclude la eventuale sussistenza di un obbligo di reintegrazione patrimoniale per il danno comunque causato.
Essa non può essere sufficiente a scusare l’ inadempimento di un obbligo discendente da una norma imperativa di diritto internazionale: art. 26 degli Articoli.
La circostanza che il comportamento che si pone in contrasto con un obbligo internazionale sia stato ottenuto con il consenso del soggetto verso cui sussisteva l’ obbligo è causa di reclusione dell’illiceità in base all’art 20: il consenso allorché sia stato validamente dato, preclude l’ insorgere della responsabilità del soggetto che ha tenuto il comportamento nei confronti del soggetto che ha dato il consenso. Per essere valido il consenso deve essere stato liberamente prestato e non risultare essere viziato dalla coercizione o altro fattore. Inoltre il consenso deve essere reale e non meramente presunto, e deve provenire da un ente la cui espressione di volontà sia idonea ad impegnare lo stato.
L’ effetto scriminante del consenso è invero subordinato ad un duplice limite:
1) il fatto altrimenti illecito deve rimanere nei limiti del consenso.
2) il consenso per poter essere considerato come causa d’esclusione dell’illecito, deve essere precedente o quantomeno contemporaneo al fatto che sarebbe altrimenti illecito. Un consenso della violazione di un obbligo internazionale, legittimamente dato in momento successivo al comportamento che la ha realizzata, costituisce invece una rinuncia al diritto dello stato leso di ottenere una riparazione.
Si sottolinea infine che la revoca del consenso non è subordinata a particolari formalità.
L’ illiceità di un comportamento contrastante con un obbligo internazionale è esclusa qualora attraverso di esso lo stato abbia inteso evitare il compimento di un fatto illecito nei propri confronti da parte di un altro stato o impedire che un illecito già in atto venga portato ad ulteriori conseguenze, ossia se esso costituisce una misura di legittima difesa. L’ effetto scriminante di tale comportamento, generalmente implicante l’ uso della forza, posto in essere a titolo di legittima difesa, sussiste solo, secondo quanto previsto dall’art. 21 degli Articoli, se questa viene adottata nei limiti(di tempo, proporzione e portata), stabiliti dal diritto internazionale e riconosciuti nella carta delle N.U. nel suo art. 51.
Un comportamento in astratto illecito, in quanto violazione di un obbligo internazionale, non fa sorgere una responsabilità internazionale se esso costituisce l’ esercizio legittimo di una contromisura adottata contro il soggetto nei cui confronti l’ osservanza dell’obbligo era dovuta, quale reazione posta in essere a scopo coercitivo ad un precedente illecito di questo stato in base all’art. 22 degli Articoli.
Ulteriore casa d’esclusione dell’illiceità, prevista dall’art. 23 degli Articoli, di un atto contrastante con il diritto internazionale è la forza maggiore, ossia il verificarsi di una situazione in cui lo stato in questione è costretto ad agire in modo contrastante con quanto richiesto da un obbligo cui è soggetto: l’ autore del fatto, pur rendendosi conto che il suo comportamento lede un diritto spettante ad uno stato, non è materialmente in grado di impedire l’ evento. In tale misura la forza maggiore si distingue dai casi dell’estremo pericolo e dello stato di necessità. Una situazione di forza maggiore rilevante quale causa d’esclusione dell’illecito ricorre, secondo quanto previsto dagli articoli, solo se sono contemporaneamente soddisfatte tre condizioni:
- l’ atto altrimenti illecito si produce quale conseguenza di una forza irresistibile o di un evento imprevedibile.
- Tale forza o evento sono esterni alla sfera di controllo dello stato.
- Essi rendono materialmente impossibile, nelle particolari circostanze del caso, l’ adempimento dell’obbligo internazionale.
L’ esempio tradizionale di una situazione di forza maggiore è la perdita di controllo di un aeromobile militare da parte del suo equipaggio per effetto di predominanti forza atmosferiche, la quale esclude l’ illiceità del conseguente ingresso non autorizzato nello spazio aereo d’altro stato.
Possiamo affermare perciò che la forza maggiore deve comportare l’ assoluta impossibilità per lo stato di adempiere l’ obbligo internazionale.
L’ illiceità di un comportamento non conforme a diritto è esclusa se il suo autore, in una situazione d’estremo pericolo non aveva altro modo ragionevolmente praticabile di salvare la propria vita o le vite d’altre persone affidate alla sua cura, art. 24 degli Articoli. A differenza del caso della forza maggiore la persona che agisce in uno stato di pericolo compie volontariamente un atto in contrasto con il diritto internazionale, anche se la libertà di scelta è annullata proprio dalla situazione d’estremo pericolo.
Lo stato di necessità rappresenta un esimente della responsabilità internazionale solo nei casi strettamente definiti dall’art. 25 degli Articoli: ossia se l’’adozione dl comportamento in astratto illecito era l’’unico modo per salvaguardare un interesse essenziale dello stato nei confronti di un grave ed imminente pericolo e non pregiudica seriamente un interesse essenziale dello stato nei cui confronti era dovuto l’’obbligo violato o la comunità internazionale nel suo complesso. Da tutto ciò possiamo affermare che lo stato di necessità può essere invocato solo se ricorrere una serie di condizioni:
1)l’ adozione del comportamento in astratto illecito sia l’ unico modo per salvaguardare un interesse essenziale dello stato nei confronti di un grave ed imminente pericolo. Non può essere invocato se l’ o stato in questione aveva a disposizione altri mezzi di salvaguardia anche se più dispendiosi o meno convenienti. Il pericolo deve inoltre essere incombente ed oggettivamente stabilito.
2) l’ atto altrimenti illecito non deve pregiudicare seriamente un interesse essenziale dello stato nei cui confronti era dovuto l’ obbligo violato o la comunità internazionale nel suo complesso. In altre parole l’ interesse che uno stato ha inteso salvaguardare deve avere un rilievo superiore rispetto agli interessi toccati dal comportamento dello stato. Tale valutazione comparativa deve essere fatta in via oggettiva e non semplicemente dal punto di vista dello stato che invoca lo stato di necessità.
Tale invocazione è esclusa se lo stato ha contribuito alla creazione della situazione di necessità.