La commissione di un atto illecito dà inoltre diritto allo stato danneggiato di adottare, allo scopo di ottenere la cessazione dell’illecito e la riparazione, contromisure nei confronti dello stato responsabile. Tale possibilità costituisce invero un indice significativo dei caratteri della società internazionale, nella quale difetta una struttura istituzionale investita dal compito di infliggere sanzioni ai soggetti che hanno violato le regole allo scopo di ripristinare la “legalità”.
E proprio tale caratteristica spiega sia la riduzione del potere di ricorrere a contromisure in quei quadri organizzativi in cui un grado d’istituzionalizzazione è raggiunto, sia le strette limitazioni che si pongono in svariate direzioni, cui l’ adozione di sanzioni è comunque subordinata. E contromisure sono legittime solo se consistenti nel non adempimento d’obbligazioni cui lo stato danneggiato era tenuto nei confronti dello stato responsabile, e solo se compatibili con la possibilità di adempiere in un secondo momento all’obbligazione in questione.
In secondo luogo le contromisure non possono avere come oggetto l’ obbligo di astenersi dalla minaccia o dall’uso della forza stabilito dalla carta ONU, gli obblighi di protezione dei diritti umani fondamentali, gli obblighi di carattere umanitario che vietano le rappresaglie, ogni obbligo nascente da norme imperative di diritto internazionale generale.
Inoltre secondo quanto previsto dagli Articoli, l’ adozione di contromisure non fa venire meno gli obblighi nascenti da procedure di soluzione delle controversie, applicabili nei rapporti tra lo stato danneggiato e lo stato responsabile, nonché quelli relativi al rispetto del personale degli archivi e dei documenti coperti da immunità diplomatica o consolare. In terzo luogo le contromisure sono legittime solo se proporzionate al pregiudizio sofferto dallo stato leso, tenuto conto della gravità dell’atto illecito e dei diritti coinvolti. In quarto luogo le contromisure hanno durata limitata nel tempo, poiché devono terminare non appena lo stato responsabile ha adempiuto l’’obbligo di riparazione.
In ogni caso devono essere sospese senza ritardo se l’ illecito è cessato e la controversia è stata sottoposta ad una corte o tribunale competente a risolverla in maniera vincolante. Infine, al di fuori di un caso d urgenza, lo stato danneggiato deve aver richiesto allo stato responsabile di fornire piena riparazione e resa nota la sua intenzione di adottare contromisure, offrendo la sua disponibilità ad un negoziato.
Le conseguenze per violazioni gravi di norme imperative
I caratteri della norma violata appaiono idonei a condizionare il contenuto delle obbligazioni che derivano dall’illecito. Secondo gli artt. 40-41 degli Articoli, in particolare, specifiche conseguenze derivano nel caso in cui lo stato sia venuto meno al rispetto di un obbligo nascente da una norma imperativa di diritto internazionale generale, come ad esempio la norma che vieta l’’aggressione, e la violazione sia sistematica o di rilevanza importante. In tale situazione sussiste un interesse per l’ intera comunità internazionale al rispetto della norma violata.
Oltre cha ad influire sul regime della legittimazione ad invocare lo responsabilità dello stato che le ha violate, le caratteristiche di tali norme incidono sul contenuto della responsabilità di quello stato, poiché ad essa è collegato l’ obbligo per tutti gli stati di cooperare allo scopo di mettere fine, usando mezzi legittimi, alla violazione, nonché il divieto di riconoscere come legittima la situazione creatasi per effetto della violazione e di rendere aiuto o assistenza per il suo mantenimento.
Pertanto nel parere della corte internazionale di giustizia, dopo aver sottolineato il carattere erga omnes degli obblighi violati da Israele, si è affermato che “dato il carattere e l’ importanza dei diritti e degli obblighi coinvolti, tutti gli stati hanno l’ obbligo di non riconoscere la situazione illegale derivante dalla costruzione del muro nei territori palestinesi occupati”.