Nessuno esclude che certe cause (es. termine finale) operino automaticamente, né che l’automaticità sia esclusa per quella particolare causa di estinzione che consiste proprio nella facoltà di denuncia che un trattato eventualmente attribuisca. Per la maggior parte delle cause, tuttavia, siano esse di invalidità o di estinzione, la discussione risulta essere aperta. Non è chiaro se vi sia un criterio idoneo a distinguere le cause ad effetto automatico dalle altre. Si ha tuttavia la sensazione che, essendo soprattutto sentito il timore di legittimare abusi, si tenda ad escludere l’automaticità quando la causa invalidante o estintiva consista in fatti difficili da provare o di dubbia interpretazione. A complicare ulteriormente la materia contribuisce la Convenzione di Vienna (artt. 65 ss.), la quale:

  • da un lato introduce modalità e termini per far valere l’invalidità e l’estinzione;
  • dall’altro non prevede un sistema di soluzione delle controversie capace di evitare abusi.

 A detta del Conforti l’automaticità va in linea di massima riconosciuta, ma in un senso circoscritto: chiunque debba applicare un trattato (es. giudici nazionali) non può non decidere se il trattato sia ancora in vigore o se viceversa esso sia affetto da una causa di invalidità o di estinzione. Trattasi tuttavia di una decisione che vale solo per il caso concreto, ossia che non è vincolante negli altri casi successivi decisi da altri giudici.

Intesa in questo modo, quindi, l’automaticità non risulta essere alternativa alla procedura della denuncia, la quale, al contrario, serve per scopi diversi: l’atto formale di denuncia, infatti, implica la volontà dello Stato di sciogliersi una volta per tutte dal vincolo contrattuale. Tale denuncia vincola alla disapplicazione, a patto ovviamente che essa promani dagli organi competenti a manifestare la volontà dello Stato in ordine ai rapporti internazionali. Gli altri Stati contraenti, tuttavia, non sono vincolati dall’unilaterale manifestazione di volontà dello Stato denunciante. In caso di disaccordo, quindi, il trattato entra in una fase di incertezza sul piano internazionale, dalla quale potrà uscirsi solo con un nuovo accordo oppure con la sentenza di un giudice internazionale.

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