Autolimitazione dello Stato
Quanto detto non è altro che una formulazione in termini moderni della tanto criticata tesi sostenuta dalla dottrina positivistica tedesca (Jellinek) la quale considerava il diritto internazionale come il frutto di un’autolimitazione del singolo Stato. Ferma restando l’eterna verità insista nella teoria dell’autolimitazione, ossia il fatto che la comunità internazionale nel suo complesso non dispone di mezzi giuridici per reagire effettivamente in caso di violazione, ciò che occorre superare è il concetto di arbitrio del singolo Stato, consistente nella libertà di sciogliersi in ogni momento da qualsiasi impegno internazionale. Una corretta amministrazione del diritto interno costituisce l’unica remora efficace, dal punto di vista giuridico, all’esercizio di un simile arbitrato.
L’applicazione del diritto internazionale, peraltro, non può essere spinto all’interno dello Stato fino al punto di compromettere valori fondamentali della comunità statale, di solito costituzionalmente garantiti.
 Aspetto politico diplomatico del diritto internazionale
Il diritto internazionale può anche essere considerato avendosi riguardo esclusivamente alla sua esistenza nell’ambito della comunità internazionale, senza chiamare in alcun modo in causa gli ordinamenti giuridici statali. Da questo punto di vista esso appare piuttosto come un punto di riferimento e di sostegno di una sana diplomazia: lo Stato che può dimostrare che un suo comportamento è conforme alle regole del diritto internazionale, infatti, ha un argomento forte a favore della sua causa (diritto internazionale come morale positiva internazionale).