Occorre a questo punto chiedersi se l’adattamento ad un trattato (istitutivo di un’organizzazione internazionale) implica anche l’adattamento alle eventuali fonti da esso previste (decisioni dell’organizzazione internazionale):

  • qualora il trattato preveda espressamente la diretta applicabilitĂ  delle decisioni degli organi all’interno degli Stati membri, l’immissione automatica delle norme prodotte dagli organi non può neppure essere messa in dubbio (es. regolamenti della ComunitĂ  europea);
  • qualora il trattato non preveda nulla in materia, il problema deve essere risolto internamente alla luce dell’ordinamento interno. La prassi italiana, confermata da quella della maggioranza degli altri paesi, è orientata nel senso dell’adozione di singoli atti di esecuzione per ciascuna decisione di organo internazionale. Una simile prassi non appare tuttavia decisiva per concludere che, prima dell’emanazione degli specifici atti di adattamento, le decisioni degli organi internazionali non abbiano valore per il nostro ordinamento. A detta del Conforti, al contrario, l’ordine di esecuzione del trattato istitutivo di una determinata organizzazione giĂ  attribuisce a quest’ultima piena forza giuridica interna. L’emanazione dei singoli atti di adattamento nella forma ordinaria serve, da un lato, ai fini di maggiore certezza e dall’altro ad integrare il contenuto non sempre autosufficiente (non sempre self executing) della decisione. Per quanto riguarda la forza formale, tuttavia, detta emanazione deve considerarsi superflua. In sostanza, deve ritenersi che la decisione internazionale sia applicabile anche indipendentemente dallo specifico atto di esecuzione, e nei limiti in cui la norma contenuta nella decisione sia completa.

Vale la pena di precisare che ad un particolare regime è attualmente sottoposta l’attuazione in Italia delle decisioni del Consiglio di sicurezza che sono adottate in base all’art. 41 della Carta e che prevedono misure di carattere economico. Nella materia si è radicata la competenza della Comunità europea, che provvede all’esecuzione di dette decisioni mediante regolamenti, i quali, essendo direttamente applicabili negli ordinamenti degli Stati membri, limitano l’intervento degli organi italiani al caso in cui occorra colmare delle lacune.

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