L’adattamento al diritto internazionale generale avviene in Italia a livello costituzionale: ad esso, infatti, provvede l’art. 10 co. 1 Cost., secondo il quale l’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. Con tale procedimento di adattamento speciale il Costituente ha voluto rimettere in tutto e per tutto all’interprete interno la rilevazione e l’interpretazione delle norme internazionali generali, limitandosi soltanto ad affermare la propria volontà all’adattamento automatico, completo e continuo (trasformatore permanente del diritto internazionale generale in diritto interno). È l’interprete quindi che deve risolvere tutti i problemi relativi all’esistenza e al contenuto delle norme generali internazionali.
Con riferimento al rango assunto dal diritto internazionale generale, si può ritenere che, essendo l’adattamento alle norme previsto dalla Costituzione, tali norme si situino comunque ad un livello superiore rispetto alla legge ordinaria. Una legge ordinaria contraria al diritto internazionale consuetudinario, quindi, risulta essere costituzionalmente illegittima, in quanto violatrice indirettamente dell’art. 10, potendo essere annullata dalla Corte costituzionale.
Posto che le norme internazionali generali si situano ad un livello superiore alla legge, ci si chiede se possa addirittura ritenersi che esse abbiano pieno rango costituzionale. Conforti ritiene che l’art. 10 co. 1, prescrivendo l’adattamento dell’ordinamento giuridico al diritto internazionale generale, intenda escludere che il diritto consuetudinario sia subordinato al diritto costituzionale, con la conseguenza che il primo prevarrà sul secondo a titolo di diritto speciale. Sembra tuttavia che lo stesso art. 10, se interpretato sistematicamente, contenga una clausola implicita di salvaguardia dei valori fondamentali che ispirano la nostra Costituzione.