Trasferimento: ci si riferisce ad una serie di ipotesi in cui la titolarità del diritto di esclusiva passa di mano. Il titolare usa il marchio o lo fa usare a terzi con il suo consenso, questo recita la norma. È possibile trasferire il marchio separatamente rispetto all’azienda o al ramo di azienda relativa al prodotto contrassegnato da quel marchio → opportunità di merchandising di marchi, ma problemi in punto di possibilità di indurre in errore il cliente sulle caratteristiche del marchio intese come garanzia di costanza qualitativa e sulla identità del soggetto che realizza il prodotto o concede il servizio identificato dal quel marchio.

Vi sono varie ipotesi; è stato necessario introdurre una norma anti-decettività. Quando si parla di concessione della titolarità o del godimento di marchio ci si riferisce a dei fenomeni diversi. Una cosa è la cessione del marchio: trasferimento della titolarità della posizione di tutela. Altra cosa è il trasferimento del godimento del segno distintivo ad altri soggetti → si ha una licenza sul marchio. la licenza può essere

–          In esclusiva: solo il concessionario può realizzare prodotti con quel marchio

–          Non in licenza: può concederlo a più imprenditori o tenerlo per sé.

 L’art. 23 Codice Proprietà Industriale

In caso di cessione del marchio chi lo acquisisce deve mantenere la costanza qualitativa affinché il cliente non veda variazioni di qualità. Se il concessionario è in esclusiva il trasferimento non deve indurre in errore l’utente sulla provenienza, sulla origine del prodotto o servizio contrassegnato dal marchio ceduto; va preservato il diritto del cliente di avere notizia che quel prodotto non è più realizzato da quell’imprenditore. Una volta data questa notizia, il prodotto potrà avere anche caratteristiche differenti purché la differente origine venga resa nota alla clientela.

L’art. 23 parla anche di uno strumento che ha il concedente, titolare del marchio dato in licenza, per reagire al comportamento inadempiente del soggetto che lo ha ricevuto in licenza. L’art. 23 fornisce strumento di reazione al cedente laddove il cessionario sia inadempiente alle indicazioni del contratto di licenza → forma di reazione in via extra-contrattuale → il titolare del marchio può far valere il proprio diritto esclusivo sul marchio, quasi a voler dimenticare che il rapporto tra cedente e cessionario è un rapporto contrattuale.

Potrebbe usare l’azione per inadempimento. Per come è espressa la norma sembra che il l’azione sia di tipo extra-contrattuale. Ma la posizione è calatissima nel contratto → si tratta di una sorta di risoluzione per inadempimento ex 1218 c.c. VIOLAZIONE DEL MARCHIO

Lascia un commento