Bisogna distinguere il brevetto italiano da quello europeo. Per il brevetto, l’ufficio competente è il l’ufficio brevetti e marchi. Quindi, la domanda di brevettazione deve essere indirizzata all’ufficio italiano brevetti. La domanda deve contenere alcuni elementi essenziali. Deve essere proposta dall’avente diritto. Il diritto a brevettare ha un contenuto patrimoniale ed è un diritto trasmissibile. Il diritto a brevettare può non competere al soggetto inventore, come per esempio nelle invenzioni del dipendente. La domanda deve contenere la descrizione dell’invenzione; è una questione molto delicata quella della descrizione dell’invenzione; è delicata soprattutto laddove la domanda sia proposta all’ufficio europeo di Brevetti che ha sede a Monaco, poiché deve essere tradotta in inglese, francese e tedesco. Nella domanda devono essere presentate anche le rivendicazioni, cioè deve essere indicato almeno un uso, una possibile applicazione delle invenzioni. Se si tratta di una invenzione, di un microrganismo, il microrganismo deve essere depositato. Ci devono essere banche competenti per il deposito di questi microrganismi. La presentazione della domanda consente di tutelare che primo domanda; tuttavia gli effetti si producono non dal momento della presentazione, ma dalla pubblicazione della stessa. Decorre un periodo di 18 mesi durante i quali la domanda rimane segreta. È un lasso di tempo in cui l’inventore dopo essersi affrettato a presentare la domanda, può dare corso alla stessa. Il soggetto richiedente può anche chiedere di abbreviare i termini e allora la domanda rimarrà segreta per un termine di 90 giorni; oppure può chiedere di notificare la domanda presentata ad un suo concorrente. A questo punto gli effetti del brevetto decorrono dalla data di notifica;Il momento in cui sarà notificata al concorrente la domanda di brevetto. Se il soggetto da corso alla procedura, l’ufficio analizza la validità formale della domanda, ma a questo punto bisogna dire che esistono a livello globale, sistemi di valutazione della domanda con esame sostanziale e sistemi (Italia) in cui si valuta solo la correttezza formale della domanda. Fino al 2008, in Italia il sistema di valutazione dell’ufficio brevetti era un sistema senza esame. Ciò comportava, anzi comporta che il nostro ufficio procede ad una analisi della regolarità formale, ma non valuta né la novità, né l’originalità. È un ufficio in cui non ci sono uffici tecnici preposti alla valutazione della novità, ma è composto da personale amministrativo. Negli altri paesi, c’è un sistema sostanziale della domanda: si va a vedere nel merito se ci sono i requisiti di validità; la garanzia che dà un brevetto di questo tipo è maggiore. Nel nostro sistema non c’è alcuna garanzia sulla brevettabilità del brevetto. Nel 2008, il nostro legislatore ha tenuto di demandare l’esame sostanziale all’ufficio europeo brevetti. A seguito della presentazione della domanda, questa viene presentata a Monaco, la quale esprimerà delle osservazioni e un parere non vincolante. La scelta finale spetta all’ufficio italiano. In tutti gli altri paesi, in realtà, si rifletto molto se ritornare ad una valutazione senza esame perché chi va a brevettare richiede normalmente se l’invenzione è importante, sia il brevetto nello Stato, sia il brevetto europeo. È una duplicazione eccessivamente pesante dal pdv del costo; quindi si pensa di tornare ad una valutazione senza esame. L’ufficio brevetti può anche rifiutare, e non concedere la brevettazione. Se rifiuta sarà possibile effettuare un ricorso alla Commissione dei Ricorsi. Dopo di che, ci si affiderà al giudizio del giudice ordinario. C’è un vasto contenzioso perché il nostro sistema non dà garanzia, soprattutto non si è proceduto all’esame sostanziale. È il giudice che deve valutare quindi se l’invenzione è nuova ecc ecc. è un sistema di tutela che è soggetto ad una valutazione eventuale. È un sistema che attualmente non offre una estesa garanzia.

Certificati complementari di protezione: art 81 Codice propr industriale. Il dato di base da cui partire è dato dal riscontro della validità temporale del brevetto per il periodo di tempo di 20 anni, è un periodo di tempo non rinnovabile. Per alcune tipologie di invenzioni, ad es le invenzioni in ambito farmaceutico, oltre alla brevettazione, affinchè le stesse siano poste in commercio, è necessaria una successiva autorizzazione alla immissione in commercio. Es principi attivi: per potere essere commercializzati devono avere una autorizzazione ministeriale. Ci sono degli step, delle valutazioni successive che richiedono del tempo, il quale andrebbe a sottrarre rispetto a quei 20 anni totali di protezione adottata. Per proteggere queste situazioni, è previsto un certificato complementare di protezione, cioè viene concessa dalla legge, dallo stesso art 81, un ampliamento del termine ventennale tale da coprire il lasso di tempo che va dalla brevettazione, all’autorizzazione, all’emissione in commercio. Si tratta di un ampliamento previsto per legge che vuole coprire questo periodo di tempo che va dal brevetto, fino all’autorizzazione dell’emissione in commercio.

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