Il titolare di un brevetto che ravvisi una lesione del proprio brevetto, ad opera di un terzo contraffattore può chiedere al giudice che dichiari la invalidità del brevetto successivo. Nella ipotesi di contraffazione di brevetto, possono essere suddivise in una serie standardizzata nella serie di casi di invalidità. La giurisprudenza ha individuato dei casi evidenti. La prima ipotesi è data dalla contraffazione integrale del brevetto. In queste ipotesi, il brevetto viene integralmente sfruttato dal contraffattore. Questa ipotesi di contraffazione integrale è quella meno ricorrente in giurisprudenza, perché in genere il contraffattore non utilizza integralmente l’invenzione, la utilizza combinandola con una propria idea inventiva o la utilizza con dei perfezionamenti dell’invenzione stessa. Parliamo della ipotesi in cui il soggetto perfezione l’invenzione, utilizza alcune componenti combinandola con un’altra invenzione, è una contraffazione evolutiva. La terza ipotesi è la contraffazione per equivalenti: si tratta della ipotesi in cui non vi è un vero e proprio utilizzo di tutti gli elementi dell’invenzione stessa, certamente però viene utilizzato il risultato finale, la funzione svolta da una certa invenzione. Ciò che è uguale, non sono solo le singole componenti, ma l’utilizzo di quella stessa funzione per il risultato uguale. Negli Usa, si è giunti ad individuare questa categoria di contraffazione in base al riscontro di tre elementi che devono sussistere in contemporanea:
1 l’invenzione in contraffazione svolge una medesima funzione
2 la funzione deve essere svolta nello stesso modo
3 la deve svolgere con un medesimo risultato.
Se l’analisi di questo triplo test è nel senso di una equivalenza, allora la seconda invenzione sarà definita contraffazione della invenzione precedente. Ci sono delle ipotesi in cui è più difficile dimostrare la contraffazione, sono le ipotesi di contraffazione indiretta. Immaginiamo una invenzione della meccanica, un macchinario posto sotto brevetto. Mettiamo che queste componenti non siano coperte da brevetto. Ci sono singole parti staccate non coperte da brevetto. Il problema è cosa configurare come contraffazione di quel brevetto. può il titolare del brevetto agire in contraffazione nei confronti di chi produce singole parti staccate?di primo acchito si dice di no; però mettiamo che queste parti staccate possano essere utilizzate esclusivamente nel macchinario coperto da brevetto. Il fare delle parti staccate non brevettate ma che si sa che saranno utilizzate in un macchinario brevettato, si può già considerare contraffazione del brevetto? Non c’è una risposta univoca. Qui il problema è quello dell’uso di questo componente. Se le componenti sono utilizzabili esclusivamente per quel macchinario, si potrà provare solamente se queste componenti non servono per uso privato, cioè sono componenti che sono utilizzate ai fini della commercializzazione del macchinario. Se c’è una direzione univoca, cioè un uso per brevetto, allora questa tutela potrà essere anticipata ad es di bloccare la produzione di queste parti staccate. Le soluzioni date dalla giurisprudenza non sono univoche. Quando parliamo di contraffazione parliamo di varie tipologie. Tra gli usi leciti di un precedente brevetto, non è stato menzionato l’utilizzo del brevetto con il consenso del titolare. È chiaro che la prima forma di utilizzo è il cosiddetto utilizzo con il consenso del titolare che si può avere in due ipotesi: la prima ipotesi è l’ipotesi della cosiddetta cessione del brevetto. In questo caso, il titolare del brevetto, si spoglia ovvero cede il proprio diritto a favore di un terzo. Come lo fa? Tradizionalmente con il contratto di compravendita del brevetto o con una donazione per liberalità o ancora con un conferimento in società. Questa ipotesi è meno frequente rispetto alla licenza sul brevetto. Il brevetto viene concesso in godimento per vent’anni ad un soggetto terzo. Le forme che può prendere un contratto di licenza sono varie: può essere una licenza di brevetto con esclusiva. La clausola dà diritto di licenza esclusivo in base al contratto. Solo il soggetto concessionario potrà utilizzare il brevetto. Può essere una licenza senza esclusiva: può il titolare concedere il brevetto stesso a più soggetti. Sono dei contratti naturalmente a titolo oneroso. In genere vengono previste a favore del titolare concedente, vengono previste delle royalties, cioè un corrispettivo del godimento che ha versato in una cifra unica, oppure più spesso viene versato con delle cifre periodiche. In genere, con la licenza vi è un obbligo a carico del titolare del brevetto, di consegnare e di affidare al licenziatario tutto le conoscenze che possono servire per lo sfruttamento di quella determinata invenzione. Al licenziatario passa tutto il know how di quella invenzione.