La metodica, quegli strumenti per salvare vite umane per intervenire su vite umane: il brevetto comporterebbe troppo su queste esigenze di valori, viene tutelata la salute pubblica. Non sono brevettabili i metodi di trattamento, la metodica non può essere brevettata. Anche qui però non sono brevettabili le metodiche, ma gli strumenti per utilizzare questi mezzi. Distinguiamo il brevetto prodotto dal brevetto procedimento. Occorre poi distinguere tra  tutta una serie di invenzioni che in qualche modo si ricollegano a precedenti invenzioni. Esistono categorie di invenzioni che non esisterebbero se non esistessero precedenti invenzioni. Esistono le invenzioni derivate (giurisprudenziali) e esistono le invenzioni indipendenti (tutela obbligatoria)i. Le derivate sono le invenzioni di perfezionamento, delle invenzioni traslative e, delle invenzioni di combinazione. In effetti i tipi di invenzione che il nostro codice conosce sono solamente le azioni indipendenti, sono solamente le invenzioni di perfezionamento e le invenzioni di combinazione. Solo in questi due casi, l’invenzione è debitrice da una precedente invenzione. Le invenzioni di traslazione non sono considerabili debitrici di una precedente invenzione. I requisiti che il nostro ordinamento prevede sono 4: il primo è dato dalla applicazione industriale dell’invenzione, il secondo dalla novità il terzo dalla originalità, il quarto dalla legalità. L’originalità è delineata dall’art 49: ci dice che è suscettibile di registrazione quella invenzione che può essere realizzata, applicata in un contesto industriale. È in buona sostanza quell’invenzione che può essere realizzata in un sistema di ripetizione, in più esemplari. Un tempo la brevettabilità dell’invenzione era…il requisito della utilità non viene analizzato, non ha nessuna importanza ai fini della brevettazione; si dice che alcune delle invenzioni più importanti al momento in cui furono individuate erano poco utili.

Lascia un commento