Gli elementi fondamentali che distinguono il bonum coniugum non sono altro che il mutuum adiutorium e il remedium concupiscentiae, ossia quelli che nel vecchio Codice erano i fini secondari del matrimonio. Il bonum coniugum costituisce in sostanza uno dei due fini del matrimonio, nel quale l’amore coniugale consiste e si realizza. In tale prospettiva, consistendo il bonum coniugum nel mutuum adiutorium e nel remedium concupiscentiae, possono essere ricondotte al concetto di mutuum adiutorium:
- l’interessamento per come si svolge la vita del coniuge
- il mettere in comune le varie vicende umane
- l’aiuto e la cooperazione materiale
- il sostegno al coniuge in vista del suo successo o realizzazione professionale
- il prestare le prime cure mediche
- l’assicurare un tenore di vita che non sia lesivo della pari dignità dei coniugi
Occorre distinguere il bonum coniugum quale elemento essenziale del matrimonio (can. 1101 § 2) e in quella di fine del matrimonio (can. 1055 § 1) . Il bonum coniugum quale elemento essenziale del matrimonio non è altro che il bonum coniugum in suo principio, che si pone accanto al bonum prolis considerato anch’esso nella configurazione di elemento essenziale al matrimonio. Ma sia il bonum coniugum in suo principio sia il bonum prolis in se ipso sono secondo il can. 1055 § 1 anche i due fini del matrimonio, che sono posti sullo stesso piano, essendo ormai superata la concezione del matrimonio propria del vecchio codice. Nella nuova concezione spiritualistica e personalistica del matrimonio il mutuum adiutorium e il remedium concupiscentiae non sono altro che lo stesso amore coniugale realizzato nell’ambito del consortium totius vitae, cioè nell’ambito del matrimonium in facto esse.
Il can.1055 § 1, oltre al bonum coniugum si riferisce anche al fine della generatio et educatio prolis. Questo fine deve essere posto sullo stesso piano del bonum coniugum , e si compie mettendo al mondo altre vite. La procreazione della prole, congiunta alla sua educazione, è fine proprio ed essenziale del matrimonio, nel senso che il matrimonio è ordinato ad essa. I figli possono tuttavia non nascere per la sterilità di un coniuge o per volontà degli sposi che decidano concordemente di non procreare, senza minare la validità del vincolo coniugale. La nascita dei figli comunque conferisce al matrimonio un significato più pieno e rafforza l’amore coniugale, di cui costituisce il coronamento.