L’elaborazione dei concetti di soggettività, capacità e personalità ha determinato il riconoscimento di una sempre maggiore rilevanza ai gruppi.
L’elaborazione dei diritti individuali da parte degli ordinamenti è il risultato della contrapposizione tra individuo ed autorità, in quanto il soggetto ne esige la tutela non solo dagli altri soggetti, ma anche dall’ordinamento.
Questo aspetto assume caratteri particolari nell’ambito del diritto ecclesiastico. Tranne poche eccezioni riguardanti la c.d. cittadinanza vaticana, spettante al Pontefice, ai cardinali residenti in Roma e a pochi altri, che non esclude ipotesi di doppia cittadinanza, anche gli ecclesiastici residenti nel nostro Stato sono cittadini italiani e come tali sottoposti alle leggi dell’ordinamento, anche se con delle peculiarità. Senza dubbio, infatti, quello di ecclesiastico è uno status particolare, che è attribuito al soggetto dagli ordinamenti confessionali cui appartiene e che poi è recepito dall’ordinamento statuale. L’ecclesiastico e il fedele sono sottoposti sia all’ordinamento confessionale, volontario, che a quello statuale, coattivo, anche se l’ecclesiastico è maggiormente vincolato dall’ordinamento confessionale in quanto con i voti assume dei particolari impegni verso la confessione.