L’abbigliamento

Alcune norme confessionali impongono l’uso di particolare abbigliamento → problema affrontato dalla CEDU  → limite all’utilizzo se questo porta un danno all’ordine pubblico o ai diritti degli altri. L’ordinamento italiano non ha norme specifiche ma l’art.19 decanta il diritto di manifestare liberamente la propria identità religiosa e farne propaganda tramite simboli nel vestiario.

Nell’ambito scolastico si ha libertà di espressione ma si hanno limiti per la tutela di altri interessi quali igiene, incolumità personale, sicurezza pubblica e buon andamento della pubblica amministrazione → prescritto un determinato abbigliamento per alcune categorie, in generale c’è l’obbligo di indossare indumenti che permettano l’immediato e sicuro riconoscimento personale.

La circoncisione e le mutilazioni genitali

Legge 7/2006 → vieta le pratiche di mutilazione genitale femminile in due direzioni:

prevenzione delle pratiche tramite sensibilizzazione

introduzione di specifica figura di reato che punisce 2 differenti condotte:

chi cagiona una mutilazione non per esigenze terapeutiche → dolo generico e pena da 4-12 anni

chi provoca lesioni agli organi genitali femminili da cui deriva malattia del corpo e della mente → dolo specifico e pena da 3-7 anni, diminuita di 2/3 se lesione è lieve e aumentata di 1/3 se su minore o a scopo di lucro.

Rilevanza del consenso dell’avente diritto? → la scriminante non opera se il soggetto è incapace di dare valido consenso, dubbio per il resto ma la dottrina è orientata nell’escludere la rilevanza se si provoca menomazione integrale. E’ vietato disporre del proprio corpo se provoca diminuzione permanente dell’integrità fisica e sia contro al buon costume o all’ordine pubblico. Nel caso della circoncisione maschile invece è considerata lecita perchè non si hanno menomazioni

Esposizione dei simboli religiosi negli edifici pubblici

Prevista esposizione obbligatoria del crocifisso in edifici pubblici ancora prima della costituzione → si è pensato di abrogare perché ora si ha tendenza al pluralismo confessionale → art.1 accordo 1984: la religione cattolica non è più la sola dello stato e si è riconosciuta la laicità  – l’esposizione può essere in contrasto con tale principio, specialmente nelle aule scolastiche – la corte di cassazione ha implicitamente abrogato le norme sull’esposizione del crocifisso  ma la giurisprudenza amministrativa è contraria  – il consiglio di stato ha confermato le norme perché considerato come simbolo della civiltà e cultura cristiana nella sua radice storica – presenza giustificata per valori civili comuni a tutti.

La corte chiarisce anche il problema dell’esposizione in aula giudiziaria → i magistrati non possono rifiutarsi di svolgere il loro lavoro perché hanno una funzione pubblica

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