Rispetto dei riti funebri.

Con riferimento alle pratiche funebri, l’ordinamento sembra orientato al rispetto della volontà del defunto e della sua famiglia, come prova la recente approvazione della legge che consente la cremazione e la dispersione delle ceneri.

L’intesa ebraica sancisce espressamente che i piani cimiteriali prevedano la possibilità di aree riservate per la sepoltura dei defunti ebrei. Una riserva di questo tipo è prevista anche dall’intesa buddhista, dall’intesa con gli ortodossi e dall’intesa induista.

 Libero esercizio del culto in particolari situazioni della persona (comunità separate).

In alcuni casi l’esercizio del culto può essere reso difficile dalla particolare condizione di riduzione delle possibilità di movimento nella quale il cittadino si trova:

  • per quanto attiene ai cittadini appartenenti ad una delle confessioni munite di intesa che prestano servizio nei corpi militari (anche polizia), la normativa riconosce il diritto di partecipare alle attività religiose ed ecclesiastiche della confessione di appartenenza che si svolgono nelle località dove essi risiedono. Qualora in tali luoghi non esistano luoghi di culto della propria confessione, è riconosciuta ai militari la possibilità o di usufruire del servizio dei propri ministri autorizzati a svolgere riunioni di culto nei locali predisposti (es. cappellani militari) o di ottenere il permesso di frequentare il luogo di culto più vicino;
  • per quanto attiene ai detenuti, la legge italiana colloca la religione tra gli elementi fondamentali di cui deve avvalersi il trattamento e garantisce a detenuti ed internati la libertà di professare la propria fede, di istruirsi in essa, di praticarne il culto durante il tempo libero e di partecipare ai riti;
  • per quanto attiene ai degenti presso gli ospedali e le altre strutture di ricovero, la legge prevede che sia assicurata l’assistenza religiosa nel rispetto della volontà e della libertà di coscienza del cittadino.

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