Ai fini del riconoscimento di un organismo in qualità di ente ecclesiastico, l’ordinamento richiede la ricorrenza di due requisiti vale a dire il “carattere ecclesiastico” ed “il fine di religione o di culto”.

Il primo requisito, di carattere soggettivo, consiste in ciò, che l’organismo che chiede il riconoscimento deve essere provvisto dell’”assenso” dell’autorità ecclesiastica.

Il secondo requisito, di carattere oggettivo, costituisce l’unica e vera ragione per cui l’ordinamento statale d’induce a conferire a questi organismi una disciplina di eccezione al sistema di normali controlli sulle persone giuridiche.

Vale a dire che il nostro ordinamento è disposto a creare per gli organismi confessionali da riconoscere un’area di specialità non già in maniera indiscriminata, bensì solo per quelli che abbiano un esclusivo o prevalente fine di religione o di culto, solo cioè se si può dire che le attività che essi svolgono si traducono, direttamente e indirettamente, in soddisfacimento delle esigenze religiose dei cittadini.

Ebbene, solo gli organismi la cui attività si collega direttamente e immediatamente al perseguimento del fine di religione o di culto possono essere riconosciuti secondo la disciplina speciale.

In realtà, il riferimento allo scopo va integrato con il riferimento a specifiche attività, fra le tante che l’organismo può esplicare e che, nella sua prospettiva, potrebbero essere funzionali a quel fine.

L’eccezione si realizza riconoscendo efficacia nell’ordinamento statuale alle sanzioni stabilite dal diritto confessionale per il caso di attività di gestione del patrimonio e di natura contrattuale che gli amministratori dei singoli organismi riconosciuti come enti ecclesiastici abbiano posto in essere in modo scorretto.

Lo Stato deve però farsi carico delle conseguenze derivanti da questa eccezione: in particolare, deve fare in modo che i terzi che negoziano con il rappresentante dell’ente ecclesiastico siano messi in grado di conoscere questi limiti alla rappresentanza stabiliti da norme confessionali, non conoscendo i quali rischiano di essere danneggiati dalle sanzioni di nullità del negozio stipulato.

Lo Stato ha consentito a dare rilevanza ai controlli canonici, ma si è preoccupato di garantire i terzi. Tale garanzia è realizzabile attraverso una forma di pubblicità; questa forma di pubblicità già esiste in linea generale.

Il nostro codice civile prevede l’istituzione di “un pubblico registro delle persone giuridiche”, in cui deve essere indicato, fra l’altro, “il cognome e il nome degli amministratori, con la menzione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza”: questa è la sede in cui possono essere indicati gli eventuali limiti della rappresentanza.

Bisogna tener presente che nel nostro ordinamento, tradizionalmente, non trova accoglimento il principio dell’ultra vires, nel senso che si intende riconosciuta alla persona giuridica una capacità giuridica generale e non già funzionale, per cui essa può esercitarsi qualsiasi tipo di attività.

 

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