A lungo il diritto ecclesiastico si è ispirato al diritto internazionale per disciplinare alcune importanti questioni pratiche.
Dal 1870, infatti, lo Stato Pontificio non esisteva più, in quanto era stato privato del suo il territorio. Poiché erano riconosciuti soggetti di diritto internazionale solo gli Stati, si poneva allora il problema del riconoscimento alla Santa Sede della personalità internazionale.
Il riconoscimento alla Santa Sede della personalità internazionale si basava su concezioni moniste, dualiste e miste.
Le concezioni moniste erano sintetizzate nella posizione dello Jemolo, secondo cui anche se gli enti erano due, e cioè lo Stato della Città del Vaticano ela Santa Sede, impersonata dal Pontefice, il soggetto di diritto internazionale era unico,la Santa Sedeappunto.
Secondo i sostenitori delle concezioni dualiste lo Stato della Città del Vaticano costituiva un nuovo soggetto di diritto internazionale, diverso dalla Santa Sede.
I sostenitori delle concezioni miste consideravano la Chiesacattolica una società perfetta, libera e sovrana (societas iuridice perfecta) che prescindeva dall’esistenza di uno Stato territoriale.
Ciò premesso, è possibile dire che la personalità internazionale va riconosciuta solo alla Santa Sede, che è un ente distinto dallo Stato della Città del Vaticano, avente anch’esso rilevanza internazionale. A loro volta entrambi non vanno confusi conla Chiesacattolica che non ha una personalità internazionale distinta da quella della Santa Sede.
Inoltre, mentre gli internazionalisti usano indistintamente i tre termini di Chiesa cattolica, Santa Sede e Stato della Città del Vaticano, gli ecclesiastici, invece, distinguono i tre termini in quanto:la Chiesacattolica è una confessione religiosa nata dal Cristianesimo,la Santa Sede, è l’organo di governo della Chiesa cattolica e lo Stato della Città del Vaticano è solo un’entità territoriale.
Dunque la personalità internazionale spetta alla Santa Sede, che è titolare di tutte le attività in campo internazionale che la collocano in una posizione paritetica, non uguale, a quella degli altri Stati.La Santa Sede, infatti, ha solo osservatori permanenti presso l’O.N.U. ma non può esserne membro in quanto è un microstato.
Lo Stato della Città del Vaticano nacque con i Patti lateranensi, e più precisamente con il Trattato. È uno Stato enclave, perché è completamente circondato da un altro Stato, quello italiano, che si impegna a garantire la comunicazione ferroviaria e la circolazione dei mezzi terrestri ed aerei, nonché a garantire i collegamenti e i servizi telefonici, postali, ecc.. Si stabiliva che le persone residenti nella Città del Vaticano ne avessero la cittadinanza. Il nuovo Stato aveva così tutti gli elementi essenziali: un territorio (la città del Vaticano), un organo di governo (la Santa Sede) ed una popolazione.
Si riconosceva alla Santa Sede la proprietà di una serie di “immobili con privilegio di extraterritorialità e con esenzione da espropriazione e tributi”. Si affermava la neutralità ed inviolabilità dello Stato della Città del Vaticano, sottoposto alla sovranità del Sommo Pontefice.
Nel periodo tra la prima e la seconda guerra mondiale è in auge la teoria della pluralità degli ordinamenti del Santi Romano. Ne consegue il ricorso agli strumenti del diritto internazionale privato (presupposizione, rinvio materiale e recettizio) per spiegare i rapporti tra diritto statale e canonico.
Storicamente il modello concordatario risale al Concordato di Worms del 1119-1122. Esso è una convenzione internazionale trala Chiesacattolica e gli Stati, la cui caratteristica è quella di essere “chiusa”, cioè non aperta all’adesione di Stati terzi. Quanto al contenuto, dapprima lo strumento concordatario è servito per stabilire soprattutto privilegi a favore della Chiesa, mentre col tempo è divenuto un mezzo con cui risolvere le questioni di interesse comune.
In materia di concordati trovano piena applicazione i principi di diritto internazionale stare pacis e rebus sic stantibus. Sul piano pratico, lo Stato che stipula un concordato, che lo ratifica e che ne promulga la legge di esecuzione, assume l’obbligo sia di rispettare gli impegni assunti sia di non legiferare in maniera contraria. I concordati, infine, possono essere denunziati senza che ne segua necessariamente uno nuovo, o modificati, in tutto o in parte, o dar vita a nuovi accordi di minore importanza senza produrre conseguenze per quello principale.