In una simile prospettiva di attenuazione delle garanzie che assistono il lavoratore, deve essere ricordata la posizione dei professori dell’Università cattolica del Sacro Cuore, rispetto alla quale si ricordano i due casi celebri del prof. Cordero e del prof. Lombardi Vallauri, e degli insegnanti laici di religione nella scuola pubblica:

  • l’art. 10.3 dell’Accordo di Villa Madama afferma che le nomine dei docenti dell’Università Cattolica del Sacro Cuore sono subordinate al gradimento, sotto il profilo religioso, della competente autorità ecclesiastica . Nell’interpretazione di tale norma, in particolare, lo Stato italiano si attiene alla sent. n. 195 del 1972 della Corte costituzionale (caso Cordero), la quale aveva riconosciuto che la subordinazione della nomina dei professori dell’Università Cattolica al gradimento dell’autorità ecclesiastica non contrastava con l’art. 33 Cost.: qualora si negassero ad una scuola ideologicamente orientata il potere di scegliere i suoi docenti in base ad una valutazione della loro personalità, infatti, si rinnegherebbe la libertà di questa. I medesimi argomenti sono stati poi ripetuti dalla sent. n. 7021 del 2001 del TAR Lombardia (caso Vallauri), la quale ha peraltro affermato l’inammissibilità di una censura per difetto di motivazione rivolta al non gradimento da parte dell’autorità ecclesiastica;
  • con riferimento agli insegnati laici di religione, il punto 5 lett. a del Protocollo addizionale all’Accordo di Villa Madama prevede che gli insegnanti di religione siano nominati dall’autorità scolastica di intesa con l’autorità ecclesiastica alla quale spetta il potere di riconoscere l’idoneità dell’insegnante ad impartire l’insegnamento della religione cattolica. Il Consiglio di Stato, tuttavia, ha recentemente ritenuto che la dichiarazione ecclesiastica di idoneità deve comunque qualificarsi come un atto endoprocedimentale supportato dai requisiti della ragionevolezza e della non arbitrarietà.

Con la l. n. 186 del 2003 è stata dettata la disciplina sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado. L’accesso al ruolo avviene attraverso un concorso per esame, da parte di canditati che devono essere in possesso del riconoscimento di idoneità di cui al punto 5 lett. a del protocollo sopracitato. Una porzione del personale della scuola pubblica, in sostanza, viene immessa in ruolo sulla base del possesso di un’idoneità all’insegnamento della religione cattolica attribuita da un organo esterno all’ordinamento dello Stato, l’ordinamento diocesano, il quale può anche revocare l’idoneità, con la diretta conseguenza per l’insegnante divenuto inidoneo della perdita del posto e della messa in mobilità. Se lo strumento della messa in mobilità può essere funzionale alla tutela indiretta dell’insegnante colpito dalla revoca, tuttavia, esso può rappresentare anche una via privilegiata per l’immissione nei ruoli della scuola pubblica, per l’esercizio dell’attività di insegnamento nelle materie comuni (es. italiano, storia) di insegnanti che non si sono confrontati con altri aspiranti nel concorso pubblico funzionale all’assunzione per l’esercizio di quelle attività

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