Il sistema di finanziamento delle confessioni religiose ha posto problemi di costituzionalità:
- con riferimento al sistema in generale, esso non può dirsi illegittimo exart. 20 Cost., in quanto non è prevista l’istituzione di speciali gravami fiscali a carico degli enti confessionali. Il sistema di intervento finanziario statale a favore delle confessioni è palesemente indirizzato a promuovere la soddisfazione di bisogni fondamentali del cittadino, favorendo possibilità di vita a di sviluppo a quelle formazioni sociali che alla soddisfazione dei predetti bisogni sembrano istituzionalmente delegate. Il problema sembra semmai aver cambiato i propri connotati per la crescita delle opportunità di flussi finanziari assicurata alle confessioni dal diritto comune (es. buono scuola, contributi alle attività di oratorio, partecipazione alla quota del 5 per mille). Prescindendo dai contrasti sui singoli provvedimenti, quindi, a destare qualche perplessità è l’effetto che si è prodotto nel corso degli ultimi anni in ragione del sommarsi delle agevolazioni fiscali. Il progressivo accrescersi del trattamento agevolato, in particolare:
- ha eroso le ragioni che hanno giustificato, nella genesi del provvedimenti, l’intervento finanziario dello Stato disegnato dal diritto pattizio;
- ha determinato una distorsione del mercato, destinata a collidere con le regole comunitarie sulla concorrenza e sui limiti di legittimità degli aiuti di Stato.
- con riferimento ad alcuni aspetti specifici, come quello del riconoscimento della deducibilità delle sole erogazioni liberali destinate alle confessioni munite di intesa. Al riguardo la Corte costituzionale (sent. n. 178 del 1996) ha ritenuto inammissibile la questione di legittimità sollevata in riferimento all’art. 10 del d.p.r. n. 917 del 1986, nella parte in cui dispone la deducibilità del reddito di erogazioni liberali dei fedeli di quelle sole confessioni religiose che abbiano stipulato un’intesa con lo Stato: la possibilità di prendere in esame la necessità di estendere alle confessioni senza intesa l’attribuzione del beneficio, infatti, è resa inutile dalla mancanza di una disciplina volta ad agevolare l’esercizio del diritto di libertà religiosa. Il problema comunque esiste e non sembra ragionevole una totale preclusione rispetto alla deducibilità di erogazioni liberali a favore di confessioni senza intesa.