La copertura costituzionale di cui all’art. 7 co. 2 opera da due punti di vista:
- dal punto di vista passivo, per quanto attiene alla modificabilità della normativa, sottratta alla disponibilità del legislatore ordinario;
- dal punto di vista attivo, per quanto riguarda la limitazione del controllo di costituzionalità delle norme pattizie alle sole ipotesi in cui esse contrastino con uno dei principi supremi dell’ordinamento costituzionale (es. principio di laicità statale, principio di uguaglianza, diritto alla tutela giurisdizionale, irreformabilità della forma repubblicana).
Si discute se questo secondo tipo (attivo) di copertura costituzionale abbia valore anche per quanto attiene alla normativa neoconcordataria introdotta con la l. n. 121 del 1985. Nonostante la Corte costituzionale sembri implicitamente propendere per una risposta positiva, la dottrina ha evidenziato che il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento ha interrotto una continuità nel modo di essere dell’art. 7 in quanto l’attuazione del disposto costituzionale mediante procedimento legislativo ordinario ha fatto venir meno quella garanzia di intangibilità verso i Patti lateranensi che solo il Costituente o il legislatore costituzionale poteva dare