L’impedimento è una circostanza indipendente dalla capacità cognitiva e volitiva del nubente che si pone come causa di inabilità al matrimonio per un soggetto che sarebbe di per sé capace.

In generale sono le circostanze di fatto, formalmente recepite in norme giuridiche, di diritto divino o umano, che ostacolano la valida celebrazione di un matrimonio.

L’impedimento è dato da due elementi:

1- la circostanza o fatto concreto a base dell’impedimento

2- la legge. Can.10à le leggi inabilitanti sono quelle in cui si stabilisce espressamente che la persona è inabile, in quelle irritanti si stabilisce la nullità dell’atto.

Il diritto al matrimonio è astrattamente esteso a tutte le persone “qui iure non prohibentur”, quindi l’impedimento deve trovare la sua fonte solo nella legge à can. 1058

Codice 1983 : impedimento = circostanza che “personam inhabilem reddit ad matrimonium valium contrahendum” =  L’impedimento rende la persona inabile a contrarre validamente il matrimonio ( àcan.1073).

La mancanza di discretio iudicii provoca l’incapacità.

Il matrimonio invalido è un matrimonio celebrato, ma al momento della celebrazione manca uno dei requisiti necessari, quindi il matrimonio è nullo.

Il matrimonio illecito è celebrato validamente, ma in presenza di una grave proibizione ai subenti. Il matrimonio è quindi valido, ma chi ha violato la proibizione ha compiuto un illecito e viene colpito da sanzioni di carattere spirituale.

Vediamo nel dettaglio la classificazione degli impedimenti:

1) di diritto divino (o rilevato) o di diritto umano ( o ecclesiastico). Se sono posti dal diritto naturale o positivo obbligano fedeli e infedeli. Se sono posti dal legislatore umano ecclesiastico o civile obbligano solo fedeli o infedeli.

Solola Chiesapuò dichiarare autenticamente quando il diritto divino proibisca o dirima il matrimonio e può stabilire nuovi impedimenti per i battezzati à can. 1075

2) dirimenti  ed impedienti. Dirimenti impediscono la valida celebrazione del matrimonio, impedienti impediscono la lecita celebrazione. Nel Codice del 1917 gli impedimenti impedienti avevano effetto per lo più dal punto di vista morale. Nel Codice attuale la proibizione di contrarre le nozze prima dell’età fissata dalla Conferenza Episcopale richiama i vecchi impedimenti impedienti.

3) Pubblico o occulto. Pubblico se si ha la possibilità di darne prova nel foro esterno, occulto nel caso contrario.

4) Dispensabili ed indispensabili. L’autorità può dispensare i fedeli dall’osservanza di impedimenti di diritto umano, ma raramente da quelli di diritto divino.

5) Di grado maggiore e di grado minore, a seconda della facilità con cui si ottiene la dispensa.

6) Temporaneo o perpetuo, a seconda del tempo di vigenza previsto dalla legge.

7) Assoluto o relativo, a seconda che vieti il matrimonio con qualsiasi persona o solo con una persona o categoria.

Altre figure ostative sono:

1) il tempo feriato (dall’Avvento al Natale, dalle Ceneri a Pasqua) durante il quale sono vietate le solennità nuziali

2) divieto temporaneo stabilito dall’Ordinario del luogo per determinati matrimoni e per giusta causa

3) condizione di inferiorità ecclesiastica di uno degli sposi

4) mancata osservanza delle sollecitudini prematrimoniali pastorali, in particolare dei corsi prematrimoniali

5) mixta religio, quando uno dei nubenti è battezzato nella Chiesa cattolica e l’altro è battezzato in una Chiesa cristiana fuori dalla piena comunione con quella cattolica. La celebrazione è illecita ove non sia autorizzata con licenza dell’Ordinario del luogo. La licenza può essere concessa solo se la parte cattolica si impegna ad accogliere nella fede cattolica la prole, mettendone a conoscenza l’altro nubente, e se le due parti sono state istruite sui fini e le proprietà essenziali del matrimonio.

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