La l. n. 266 del 2005 ha previsto per l’anno 2006, a titolo sperimentale, la destinazione in base alla scelta del contribuente di una quota pari al 5 per mille dell’imposta sul reddito a finalità di sostegno del volontariato, delle ONLUS, delle associazioni di promozione sociale e di altre fondazione e associazioni riconosciute. La successiva finanziaria (l. n. 296 del 2006) ha riproposto la possibilità per i contribuenti di destinare una quota pari al 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche a scopi di interesse sociale, prevedendo che le somme derivanti dalla predetta quota abbiano come obiettivo il sostegno delle ONLUS (es. enti religiosi) e delle associazioni di promozione sociale iscritte, il finanziamento degli enti della ricerca scientifica e dell’università e il finanziamento agli enti della ricerca sanitaria. Quella in esame risulta indubbiamente un’importante fonte di finanziamento, che potrebbe assumere un valore di default nel quadro degli interventi finanziari a vantaggio delle confessioni religiose ove venisse approvato il disegno di legge sulla libertà religiosa. L’art. 29 co. 1 del TU del 2007 ( diritti delle confessioni iscritte nel registro ) stabilisce che le confessioni iscritte nel registro delle confessioni religiose e le fondazioni e le associazioni con finalità di religione e di culto sono equiparate alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale ai fini della destinazione del 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche . In prospettiva, quindi, le confessioni senza intesa, purché riconosciute mediante la particolare procedura dell’iscrizione nell’apposito registro, avrebbero anch’esse una comune e generalizzata fonte di finanziamento.
Un’altra fonte di finanziamento è costituita dalla riconosciuta possibilità di dedurre le erogazioni liberali a favore delle confessioni religiose, secondo la previsione dell’art. 29 co. 2 del TU del 2007, che prevede la deducibilità delle erogazioni liberali in denaro, fino all’importo di € 1.000, a favore di una confessione iscritta nel registro delle confessioni religiose .
Risulta evidente il parallelismo con la situazione delle confessioni munite di intesa. Al contempo, però, si rileva anche un ulteriore segnale di stratificazione delle condizioni delle confessioni:
- le confessioni che hanno stipulato un’intesa con lo Stato hanno diritto ad una forma diretta di finanziamento da parte dello Stato (partecipazione alla quota dell’8 per mille dell’IRPEF) ed una forma indiretta (deducibilità delle imposte sul reddito delle erogazioni liberali ad esse dirette fino all’importo di € 1.032,91);
- le confessioni che non hanno stipulato un’intesa con lo Stato hanno diritto ad una forma di finanziamento esclusivamente indiretta, costituita dalla partecipazione alla quota del 5 per mille dell’IRPEF, mediante la disposta equiparazione alle ONLUS, e dalla deducibilità delle erogazioni liberali per un importo leggermente inferiore, pari ad € 1.000.