Per quanto riguarda la situazione della Chiesa cattolica, l’art. 23 del Trattato lateranense dispone che hanno piena efficacia giuridica le sentenze e i provvedimenti emanati da autorità ecclesiastiche ed ufficialmente comunicati alle autorità civili circa persone ecclesiastiche o religiose e concernenti materie spirituali o disciplinari . A norma del punto 2 lett. c del Protocollo addizionale, tuttavia, tale disposizione deve essere interpretata nel senso che gli effetti civili dei provvedimenti ecclesiastici vanno intesi in armonia con i diritti costituzionalmente garantiti ai cittadini italiani, questo per evitare che l’art. 23 possa essere interpretato in maniera non coerente con i principi costituzionali della reciproca indipendenza dello Stato e della Chiesa (art. 7) e del diritto di ogni cittadino di agire in giudizio a difesa dei propri diritti e interessi legittimi (art. 24). La condizione di ministro di culto o di religioso non prevale sulla condizione di cittadino. Il sindacato del giudice italiano, quindi, deve assolvere alla verifica del rispetto delle garanzie procedimenti che presiedono all’emanazione del provvedimento ecclesiastico e all’eventuale dichiarazione di irrilevanza civile dei provvedimenti emanati in contrasto con le regole procedimentali o con i diritti costituzionalmente garantiti.