La tutela dell’individuo resterebbe altrettanto inattuata se non gli fosse garantito il libero recesso dalla comunità. La libertà di modificare la scelta di entrare a far parte dei fedeli di una confessione religiosa comporta anche una difesa del cittadino da eventuali tentativi che possano essere messi in atto per coartare le scelte in materia di fede. I problemi più gravi sono posti in proposito dai nuovi movimenti religiosi (sette), che si segnalano negativamente per il metodo di captazione dei proseliti. Il fatto che tali movimenti si presentino dominati da una figura carismatica (guru) e che i convertiti siano spesso individui travolti da una crisi esistenziali, ha favorito l’affermarsi del sospetto che la conversione alla nuova fede sia talvolta il risultato di condizionamenti personali. Si è quindi fatta strada l’esigenza di una disciplina giuridica di tali nuovi movimenti, alla quale rimettere il compito di fissare le norme idonee a garantire la volontarietà dell’adesione al movimento.
Se appaiono inammissibili le tecniche di programmazione dei proseliti come si prospetta che siano quelle poste in essere da alcuni dei nuovi movimenti, occorre chiedersi se la tutela della libertà dei cittadino di autodeterminarsi in maniera di fede tolleri qualsiasi attività di proselitismo da parte di gruppi e confessioni religiose, dato che ogni tecnica di propaganda sconta un’intrinseca carica di suggestione e spesso di condizionamento. Le enunciazioni che emergono dalla contrattazione tra Stato e confessioni religiose sembrano preordinate ad un rafforzamento della libera propaganda. Alle confessioni religiose è garantito di diritto di accesso alla radio e alla televisione, ma è evidente che una confessione a larga base sociale ha la possibilità di entrare più diffusamente nell’informazione radiotelevisiva. Il futuro della propaganda, in particolare, sembra passare attraverso internet, che consente all’utente un utilizzo personalizzato del messaggio.
L’utilizzo di questi strumenti, tuttavia, può accrescere il sospetto nei confronti delle attività di proselitismo, ponendo il problema se tali attività debbano essere vietate o limitate in relazione al diritto alla privacy. Il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. n. 196 del 2003), ad esempio, definisce dati sensibili i dati personali idonei a rivelare le convinzioni religiose . Essi possono quindi essere trattati da parte dei soggetti pubblici solo con il consenso scritto dell’interessato e previa autorizzazione del Garante. L’esenzione da tale procedura aggravata è giustificata solo se il trattamento è destinato ad esaurire i propri effetti all’interno della confessione.