A partire dagli anni Settanta ha preso a svilupparsi una legislazione extraconcordataria, tesa a rimuovere limiti all’estrinsecazione del sentimento religioso e a predisporre mezzi di tutela allo stesso. Questa crescente consapevolezza da parte del legislatore della rilevanza del sentimento religioso era il risultato di una trasformazione dello Stato realizzata attraverso il decentramento e la partecipazione diffusa delle forze sociali alla discussione ed alla preparazione delle leggi. Prima ancora della revisione concordataria, quindi, il rapporto tra Stato e Chiesa tendeva a spostarsi dal vertice alla base, coinvolgendo organi periferici dei rispettivi ordinamenti. Un efficace contributo in questa direzione è venuto dal progressivo incremento delle competenze regionali relative agli interessi religiosi (es. tutela dei beni culturali, assistenza religiosa ospedaliera). È andato quindi a poco a poco formandosi un diritto ecclesiastico regionale, in particolar modo dopo la riforma della legge Bassanini, con il trasferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni e agli enti locali.
L’area dei rapporti tra Stato e confessioni, tuttavia, è rimasta nella competenza esclusiva statale (centrale), come ha confermato la l. cost. n. 3 del 2001 di riforma dell’art. 117. Viene quindi da chiedersi se tale scelta sia stata consapevole o se invece il legislatore abbia peccato di superficialità: la scelta di riservare alla competenza statale la materia dei rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose, infatti, non potrebbe nemmeno giustificarsi come conseguenza di un vincolo costituzionale derivante dagli artt. 7 e 8, dal momento che queste disposizioni parlano di rapporti tra Stato (non tra Repubblica) e confessioni religiose, e non hanno mai fatto sorgere dubbi di legittimità costituzionale, non solo rispetto alla serie di disposizioni legislative di fonte regionale emanate in materie di diretto interesse ecclesiastico, ma anche rispetto all’intensa attività negoziale che le Regioni hanno intrattenuto con strutture periferiche delle confessioni religiose