Gli enti centrali della chiesa sono esenti da ogni ingerenza da parte dello stato italiano e dalla conversione nei riguardi dei beni immobili. Contenuto oscuro riguardo ad ambito oggettivo/soggettivo → i destinatari non sono ben individuati in quanto “enti centrali” non è una dicitura canonica. Alcuni credono che siano solo gli enti della curia romana, altri lo estendono a tutti gli enti pontifici, cioè quelli gestiti direttamente dalla santa sede con funzioni strumentali e ausiliarie.

L’indirizzo restrittivo appare il più corretto → ogni limitazione deve essere espressa e non desumibile per interpretazione.

Anche la forma che riguarda l’ingerenza da parte dello stato è interpretabile in vari modi. L’interpretazione più ampia attribuirebbe agli enti centrali una vera e propria immunità, la più restrittiva si limita alla non ingerenza nell’attività amministrativa senza alcuna esclusione dello stato italiano sugli atti rilevanti per il proprio ordinamento. Si è distinto anche tra atti:

– di attività del governo o strumentali al governo

– di attività di autonomia privata dove agisce come un soggetto privato

Il difetto di giurisdizione riguarderebbe solo i primi → accolto di recente l’orientamento restrittivo

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