Laicità dello Stato (art. 2-3-7-8-9-20)
La laicità è uno dei profili della forma di stato delineata dalla costituzione ed integra un principio supremo. Non è dichiarata in forma espressa ma lo si deduce dagli articoli 2-3-7-8-9-20; non implica indifferenza dello stato ma garanzia dello stato di protezione → lo stato deve garantire le condizioni che favoriscano l’espressione di libertà di tutti
Laicità →
distinzione degli ordini tra stato e confessioni, tra sfera temporale e spirituale, divieto di ingerenza nell’autonomia delle confessioni
pluralismo confessionale e culturale, pari protezione
divieto di discriminazione tra culti secondo criterio quantitativo
dovere di equidistanza e di imparzialità, illegittima differenza se per cause di religione
La distinzione degli ordini (art. 7 1° comma e 8 1-2 comma)
Art. 7 1° comma → stato e chiesa sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani
Ordine → complesso di materie sulle quali ciascun soggetto esercita
Lo stato sanziona la violazione di norme anche se giustificata da motivi religiosi
Vi è poi un complesso di materie, attinenti allo specifico religioso dove lo stato riconosce la competenza esclusiva delle autorità confessionali.
La costituzione si riferisce alla chiesa cattolica ma l’indipendenza vale anche in riguardo alle altre confessioni religiose
Separazione formale tra autorità che governano la sfera temporale e quella spirituale con uso di diversi strumenti