Per un malinteso senso di favore e di disponibilità per situazioni di tipo particolare, soltanto in relazione al matrimonio religioso cattolico è prevista pure una forma del tutto eccezionale di trascrizione, detta tardiva perché richiesta “in ogni tempo”, ossia posteriormente ai cinque giorni stabiliti per la richiesta di trascrizione fatta dal parroco.

Per favorire comunque la produzione degli effetti civili del matrimonio religioso cattolico, si offre ai coniugi la possibilità di rinviare nel tempo la trascrizione, o per una loro scelta di opportunità oppure per l’impossibilità, in cui si trovano, di operarla tempestivamente.

L’art. 8 n. 1 del concordato, dopo aver stabilito la intrascrivibilità ordinaria per i matrimoni religiosi affetti da vizi in precedenza elencati, aggiunge che “la trascrizione è tuttavia ammessa quando, secondo la legge civile, l’azione di nullità o di annullamento non potrebbe essere più proposta”.

La caratteristica della trascrizione tardiva sta soprattutto nel fatto che non avendo più valore gli “adempimenti enunciativi di una volontà presunta” a causa della frattura temporale fra celebrazione e trascrizione, è necessario accertare la attuale volontà dei contraenti di ottenere gli effetti civili. È necessaria perciò una formale istanza all’ufficiale di stato civile, al fine di assicurarsi che la domanda di trascrizione tardiva avviene “con la conoscenza e senza l’opposizione dell’altro”.

Siffatti requisiti “indirettamente ma indiscutibilmente presuppongono l’esistenza in vita dei coniugi”. Contrariamente a quel che accadeva vigente il concordato del 1929, ora non è più consentita la trascrizione c.d. post mortem.

Alle condizioni soggettive ora indicate altre se ne aggiungono, in ragione del fatto che “la trascrizione tardiva attribuisce effetti civili al matrimonio canonico fin dal momento della celebrazione dello stesso e che pertanto ha effetto retroattivo rispetto ai coniugi”; occorre pertanto tutelare la buona fede e gli interessi dei terzi.

Famiglia di fatto, intesa come “comunione fisica e spirituale tra due persone, volta al reciproco arricchimento della personalità e all’educazione della prole”, allorché sia possibile evidenziare, nei casi specifici, una certa “stabilità dei sentimenti e degli interessi che legano i diversi comportamenti”.

Non è condivisibile il convincimento secondo cui la convivenza non riceve diversa qualificazione dalla circostanza che in un caso essa sia stata suggellata dal matrimonio religioso non trascritto e in un altro sia rimasta affidata alla affectio quotidiana.

 

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