Una volta appurato che il nostro ordinamento ammette una “pluralità di sistemi di celebrazione del matrimonio” ne consegue che l’ordinamento statuale deve garantire che il cittadino abbia precisamente e liberamente scelto un sistema di celebrazione piuttosto che un altro.
A fianco alla più generica decisione circa l’addivenire al matrimonio, esista anche un più specifico atto di scelta, avente ad oggetto un rito a preferenza di un altro; per la ricorrenza di questo atto, plausibile sul piano logico, un indizio sul piano esterno è ricavabile dalla richiesta di “pubblicazioni nella casa comunale”, giacché tale richiesta “deve specificare che gli sposi intendono contrarre matrimonio” nella forma religiosa, si, ma produttiva di effetti civili.
Il meccanismo attraverso cui il matrimonio celebrato davanti al ministro di culto di una confessione religiosa acquista effetti civili nel nostro ordinamento, è costituito dalla procedura amministrativa della trascrizione.
Esso assume una funzione diversa a seconda che riguardi i matrimoni acattolici oppure quello cattolico; nel primo caso, la trascrizione serve per l’applicazione del modello di matrimonio civile, mentre nel secondo caso la trascrizione implica il “riconoscimento del matrimonio così come viene regolato dal diritto canonico, con un rinvio alle disposizioni dettate in materia da questo diritto: da quelle riguardanti la capacità delle parti ed i requisiti sostanziali per la valida instaurazione del matrimonio, a quelle riguardanti la forma di celebrazione di esso”.
Siccome la trascrizione di matrimonio celebrato dinanzi a ministro del culto cattolico comporta il riferimento alla disciplina canonistica dell’atto di matrimonio occorre assicurare che questo riconoscimento non contrasti con valori essenziali dell’ordinamento statuale.
Pertanto, nell’art. 8 n. 1 del Concordato, “la Santa Sede prende atto che la trascrizione non potrà avere luogo:
a) quando gli sposi non rispondono ai requisiti della legge civile circa l’età richiesta per la celebrazione;
b) quando sussiste fra gli sposi un impedimento che la legge civile considera inderogabile”.
E l’art. 4 lett. a) del Protocollo addizionale al Concordato precisa che “si intendono come impedimenti inderogabili dalla legge civile:
1) l’essere uno dei contraenti interdetto per infermità di mente;
2) la sussistenza tra gli sposi di altro matrimonio valido agli effetti civili;
3) gli impedimenti derivanti da delitto o da affinità in linea retta.
La procedura inizia con la richiesta di pubblicazioni alla casa comunale. Entro tre giorni, qualsiasi interessato potrebbe fare opposizione alla trascrizione, e comunque l’ufficiale di stato civile deve svolgere una sommaria indagine per verificare che non ricorra qualcuno degli impedimenti alla trascrizione che sono dall’ordinamento statuale considerati inderogabili.
Trascorsi i tre giorni senza che nessuno abbia fatto opposizione e senza che consti dell’esistenza di impedimenti, l’ufficiale di stato civile rilascia alle parti un certificato attestante che nulla osta alla trascrizione del matrimonio da celebrare.
Le confessioni cattolica ed israelita a far apparire il proprio ministro di culto come un organo indiretto della pubblica amministrazione si rivela nel fatto che nell’atto di matrimonio relativo a celebrazione dinanzi ai ministri di questi due culti “potranno essere inserite le dichiarazioni dei coniugi consentite secondo la legge civile”.