Lo Statuto Albertino del 1848 si preoccupava di sancire una qualificazione in senso confessionale dello Stato.

Difatti lo Statuto si apriva con la formula solenne del suo primo articolo, per il qualela ReligioneCattolica, Apostolica e Romana è la sola religione dello Stato, gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi.

A questa affermazione di carattere formale, lo Statuto fece seguire una serie di disposizioni, quali l’art. 28 dello Statuto, nel quale era sancita la libertà di stampa, con la limitazione per cui le bibbie, i libri liturgici e di preghiere non potevano essere stampati senza il preventivo permesso del Vescovo. Con la conseguenza che l’esercizio di tale diritto veniva ad essere limitato da principi esterni all’ordinamento, ed in particolare da norme confessionali.

Il processo di confessionalizzazione dello Stato veniva a toccare lo stesso Stato-apparato in quanto organi della confessione entravano ad integrare poteri ed organi dello Stato. Si pensi all’art. 33 dello Statuto, per il quale gli Arcivescovi e Vescovi dello Stato costituivano la prima delle categorie dalle quali il sovrano avrebbe dovuto trarre i componenti del Senato, oppure si pensi a veri e propri uffici ecclesiastici inseriti nella pubblica amministrazione, o si pensi infine alla previsione di un giudice speciale per ecclesiastici e religiosi in cui si integrava il cd. Privilegio del foro ecclesiastico.

Nel giro di pochi anni lo Stato venne a mutare radicalmente la propria qualificazione sotto il profilo confessionale, passando da Stato confessionista ed unionista, a Stato laico, separatista.

L’abbandono del principio confessionista inizia già con la legge 19 giugno 1848 n. 735 emanata dopo la promulgazione dello Statuto, nella quale in unico articolo si sanciva il principio per cui la differenza di culto non forma eccezione al godimento di diritti civili e politici e con essa l’affermazione della piena libertà e dell’uguaglianza dei cittadini, senza distinzione di religione. Ciò fu possibile senza una formale abrogazione dell’ art. 1 dello Statuto giacché questo, essendo una costituzione flessibile poteva essere modificato con legge ordinaria.

L’art. 1 rimase, pertanto, solo formalmente in vigore, sicché alla fine del secolo la dottrina giuridica lo interpretava nel senso che la religione cattolica è quella che la maggioranza dei cittadini segue, e che del suo culto si serve l’autorità civile quando gli occorra di accompagnare alcuno dei suoi atti con cerimonie religiose.

La situazione rimase immutata sino alla stipulazione, da parte dello Stato e della Santa Sede dei Patti lateranensi dell’ 11 febbraio 1929. Giacché nel Trattato lateranense era detto che l’Italia riconosce e riafferma il principio consacrato nell’art. 1 dello Statuto del Regno del 4 marzo del 1848, per il quale la religione cattolica apostolica romana è la sola religione dello Stato.

Nell’ art. 1 dell’ altro protocollo integrante i patti, vale a dire il Concordato, si fondava poi la peculiare disciplina regolante le condizioni della religione cattolica e della Chiesa in Italia ai sensi dell’ art. 1 del Trattato.

Secondo l’opinione comune, con i Patti del Laterano venne ad operarsi una riconfessionalizzazione dell’ordinamento, tuttavia non è mancato in dottrina chi, sostanzialmente rifacendosi all’opinione per cui la formula statutaria sarebbe stata solo una pura dichiarazione priva di conseguenze giuridiche, ha ritenuto che con gli Accordi lateranensi l’Italia non sarebbe diventata un vero e proprio Stato confessionale, bensì solo uno Stato concordatario.

E’ importante ricordare che i Patti Lat. sono stati inseriti nel secondo comma dell’ art. 7 della Cost., con un richiamo che non sancisce un generico principio pattizio, ma contiene altresì un preciso riferimento ai Patti ed in relazione al loro contenuto ha prodotto diritto.

La questione della qualificazione dello Stato dal punto di vista confessionale assume particolare rilevo se ci si pone alla ricerca della norma fondamentale dell’ordinamento, qualificante l’atteggiamento dello stesso di fronte al fenomeno religioso istituzionalizzato.

Per rispondere al quesito occorre preliminarmente notare che nella Costituzione non è dato rinvenire una norma simile a quella di cui al primo articolo dello Statuto albertino. Anzi, non sussiste alcuna norma che espressamente qualifichi lo Stato in materia: né come Stato confessionista, né come Stato laico.

In sede di Assemblea costituente, di fronte al Calamandrei che rivelava l’incompatibilità tra l’art. 1 del Trattato lateranense rispetto alle riconosciute libertà di religione e di coscienza, si opponeva che l’art. 1 del Trattato era solo una constatazione di fatto, cioè che la religione cattolica è la religione della grande maggioranza del popolo italiano.

La Cartacostituzionale di Carlo Alberto aveva nel suo primo articolo diversi, seppur collegati, contenuti:

a)                 l’esistenza di una confessione di Stato individuata nella sola religione cattolica;

b)                la mera tolleranza per le altre confessioni religiose;

c)                 la limitazione di tale tolleranza ai soli culti ora esistenti, ossia alle confessioni religiose che potevano vantare una antica tradizione in Italia (quella ebraica e la valdese).

Nessuno di tali contenuti è ora rintracciabile nel testo della Costituzione repubblicana, ma vi sono anche enunciati principi del tutto opposti, quali:

a)                 la separazione tra Stato e Chiesa cattolica (art. 7.1)

b)                la piena libertà delle altre confessioni religiose (art. 8.1)

c)                 l’estensione di tale regime di libertà a tutte le confessioni, con gli unici limiti espressamente posti dal divieto dei riti contrari al buon costume (art. 19) e dal non contrasto con l’ordinamento giuridico italiano degli statuti delle singole confessioni religiose (art. 8.2)

In piùla Costituzioneprevede la piena libertà, individuale e collettiva, in materia religiosa, per ciò che attiene sia alla professione di fede ed alla propaganda, sia alla attività di culto (art. 19).

Oggi tuttavia tale questione è stata risolta, in quanto nel Protocollo addizionale all’Accordo che apporta modificazioni al Concordato lateranense del 1984, che ha trovato esecuzione con la legge 24 marzo 1985 n. 121, è esplicitamente contemplata la fine del principio confessionistico (art. 1).

Sembra che la fine della qualificazione confessionale dello Stato italiano debba farsi risalire, prima ancora che alla recente revisione concordataria, al momento stesso dell’entrata in vigore della Costituzione repubblicana, per la palese ed insanabile contraddizione esistente tra il principio confessionistico ed i principi di libertà ed uguaglianza in materia religiosa sanciti nella Costituzione negli stessi “Principi fondamentali”.

Vero che in base all’art. 7.2 le norme pattizie possono derogare alle norme costituzionali  e sia pure nei limiti della loro conformità ai principi supremi dell’ordinamento costituzionale, ma il principio del confessionismo di Stato urta con quei principi supremi o fondamentali dell’ordinamento costituzionale (da non confondersi con le norme contenute nei primi 12 art. della Cost), che non possono essere derogati da norme che hanno la forza di derogare norme costituzionali, in quanto si tratta di principi identificanti l’ordinamento costituzionale e aventi funzione strumentale per la tutela di valori irrinunciabili.

E’ utile ricordare che ogni qual voltala Cortecostituzionale aveva ritenuto di dover affermare la legittimità costituzionale di trattamenti giuridici differenziati tra confessioni religiose ed a favore della religione cattolica (ad es. a proposito del reato di bestemmia), aveva sempre evitato di pronunciarsi esplicitamente sul principio del confessionismo di Stato, facendo invece leva sull’argomento che tale diversità ha un fondamento costituzionale nelle differenti previsioni di cui agli art. 7 e 8. Quindi si potrebbe interpretare tale orientamento della giurisprudenza costituzionale alla stregua di una implicita ammissione della abrogazione tacita della disposizione statutaria ad opera della Costituzione repubblicana.

A conferma di questa opinione è la stessa formula dell’art. 1 del Protocollo addizionale all’Accordo di revisione del Concordato lateranense, per la quale si considera non più in vigore il principio, originariamente richiamato dai Patti lateranensi, della religione cattolica come sola religione dello Stato.

La norma in esame sembra avere solo una funzione ricognitiva, nel senso di accertare che al momento della stipula dell’Accordo di revisione del Concordato non risulta più in vigore il principio del confessionismo di Stato, che originariamente era riaffermato dai Patti lateranensi.

La ratio della norma è facilmente individuabile se si considera che la stipula dell’ Accordo di revisione costituisce, dal punto di vista formale, la prima occasione di incontro tra Stato e Chiesa cattolica, avente ad oggetto i Patti del 1929. Essa, inoltre, si pone anche come principio di interpretazione di tutte le norme pattizie e di derivazione pattizia.

Si potrebbe semmai criticare l’imperfezione della formulazione dell’ art. 1 del Protocollo addizionale che, riprendendo alla lettera la formula statutaria, sembrerebbe quasi voler dire che ci possono essere più religioni dello Stato o che addirittura tutte le religioni esistenti sul territorio nazionale sono religione di Stato.

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