L’art.10 del codice dell’ autodisciplina pubblicitaria
In Italia l’utilizzo di temi religiosi nell’ambito della pubblicità commerciale ha dei limiti penali e vincoli dettati specificatamente dalle norme del codice dell’autodisciplina pubblicitaria italiana (CAP) → la pubblicità non deve offendere convinzioni religione né essere inserita in funzioni religiose.
1966 → l’istituto di autodisciplina pubblicitaria (IAP) ha elaborato un codice di comportamento. Il termine pubblicità comprende ogni comunicazione anche intenzionale diretta a promuovere la vendita di beni o servizi
Organi dell’IAP:
Il Giurì → esamina e si pronuncia motivatamente
Comitato di controllo → sottopone al giurì e può emettere ingiunzioni di desistenza
I soggetti che hanno accettato sono obbligati a sottostare
Art.10 CAP → divieto della pubblicità che offende le convinzioni religiose e non rispetta la dignità umana. Il criterio di valutazione è il sentire medio dei consumatori, il parametro di valutazione comprende l’evoluzione dei tempi e i principi della religione. Non è illecita se non si appropria di elementi considerati sacri. 1995 → disciplina estesa a pubblicità sociale.
Le decisioni del Giurì di autodisciplina
Limite intrinseco alla tutela → volgarizzazione innocua del dato religioso mentre non è ritenuto così al contrario.