La libertà religiosa nei rapporti tra coniugi
Diritto di libertà religiosa tra coniugi (art.19). Il diritto di libertà religiosa è sottratto al potere negoziale → eventuali patti sono illeciti quindi nulli. La scelta religiosa non può mai essere motivo di addebito della separazione personale o di apprezzamento da parte del giudice a meno che non si superino i limiti di compatibilità e non può mai giustificare comportamenti lesivi dell’altra persona.
La libertà religiosa nei rapporti tra genitori e figli
Art.30 comma 1 → è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli anche se nati fuori dal matrimonio → diritto-dovere di impartire l’educazione religiosa più opportuna tenendo conto delle inclinazioni dei figli. Diritto sostenuto anche da patti internazionali. Il figlio acquisisce parziale facoltà di esercizio anche prima dei 18 anni e in caso di grave disaccordo tra coniugi si può ricorrere al tribunale dei minorenni che nel caso peggiore attribuisce al genitore più idoneo la scelta. Intervento del giudice se l’educazione impartita può provocare una crescita squilibrata → si deve perseguire l’interesse del figlio
Per patti tra genitori sull’educazione religiosa del figlio si hanno 2 orientamenti: negativo e meno rigoroso