Modalità attraverso cui l’ordinamento giuridico agevola l’interesse del gruppo confessionale al soddisfacimento delle esigenze religiose dei propri appartenenti. Le modalità sono sostanzialmente di due tipi: o interventi finanziari, oppure messa a disposizione di strutture necessarie per la resa del servizio.
Per quel che riguarda i finanziamenti, essi possono essere diretti, e consistono allora in vere e proprie erogazioni finanziarie, oppure indiretti, e consistono allora in sgravi fiscali.
Per quel che riguarda i finanziamenti diretti, l’organismo beneficiario viene individuato nelle confessioni religiose.
Quando l’ordinamento individua il soggetto beneficiario dell’assegnazione di risorse nella confessione religiosa, sorgono ulteriori problemi.
In effetti, si producono i seguenti inconvenienti:
a) non trovano possibilità di soddisfacimento le esigenze di gruppi che, pur avendo come specifico riferimento uno specifico messaggio religioso, dissentono dalle modalità di professione di fede stabilite dall’autorità confessionale;
b) non ricevono attenzione le esigenze di collettività unificate sì dalla comune credenza, ma carenti di un centro di imputazione gerarchico confessionale.
Per quel che riguarda il primo inconveniente, occorre considerare che attiene alla tattica di qualsiasi gruppo presentare i propri interessi istituzionali come interessi individuali dei suoi membri.
Ma ci sono casi, sia pure eccezionali, in cui la base dei fedeli può ritenere che le proprie esigenze religiose siano lese od ostacolate proprio da quella autorità confessionale che di tali esigenze viene riconosciuta quale interprete privilegiata.
Ci si chiede allora se esistano margini perché le esigenze sociali religiose possano essere soddisfatte prescindendo dal gruppo confessionale.