L’Accordo del 1984, che concerne il procedimento di trascrizione, stabilisce che: “Ai matrimoni contratti secondo le norme del diritto canonico sono riconosciuti gli effetti civili, a condizione che l’atto relativo sia trascritto nei registri dello stato civile, previe pubblicazioni in municipio”. Le pubblicazioni, quindi, costituiscono il primo atto del complesso procedimento di trascrizione e garantiscono alle parti che, una volta celebrato, il matrimonio sarà trascritto.

“Subito dopo la celebrazione, il parroco, fungendo così da pubblico ufficiale, spiegherà ai contraenti gli effetti civili del matrimonio, dando lettura degli artt. 143, 144 e 147 c.c., riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi, e redigerà l’atto di matrimonio, in doppio originale, in cui possono essere inserite le dichiarazione dei coniugi consentite dalle leggi civili”, e relative al regime patrimoniale. “Il parroco del luogo in cui è stato celebrato il matrimonio” invia inoltre l’atto di matrimonio, accompagnato dalla richiesta di trascrizione fatta per iscritto, non oltre 5 giorni dalla celebrazione (c.d. trascrizione tempestiva). La trascrizione “può essere effettuata anche posteriormente su richiesta dei due contraenti, o anche di uno di essi, con la conoscenza e senza l’opposizione dell’altro, sempre che entrambi abbiano conservato ininterrottamente lo stato libero dal momento della celebrazione a quello della richiesta di trascrizione, e senza pregiudizio dei terzi” (c.d. trascrizione tardiva).

L’ufficiale dello stato civile, qualora sussistano le condizioni per la trascrizione, la effettua entro 24 ora dal ricevimento dell’atto e ne dà notizia al parroco.

Dunque la celebrazione è un atto complesso: religioso, in quanto è somministrato un sacramento, amministrativo, in quanto il parroco funge da pubblico ufficiale.

Alla trascrizione non si può procedere: “quando gli sposi non rispondano ai requisiti della legge civile circa l’età richiesta per la celebrazione, quando sussiste tra gli sposi un impedimento che la legge civile considera inderogabile”, anche se essa “è tuttavia ammessa quando l’azione di nullità o di annullamento non potrebbe più essere proposta”. L’art. 4 del Protocollo addizionale chiarisce che si intendono come impedimenti inderogabili della legge civile: l’interdizione per infermità di mente di uno dei contraenti, la sussistenza tra gli sposi di altro matrimonio valido agli effetti civili e gli impedimenti derivanti da delitto o affinità in linea retta. Secondo una sentenza della Corte costituzionale, l’interdetto va equiparato all’incapace naturale.

Quanto alla trascrizione, l’attuale sistema prevede sia la trascrizione tempestiva che quella tardiva. Quest’ultima è sottoposta alla volontà delle parti, non può cioè essere richiesta da terzi, neanche per fondati motivi o interessi personali. È la pubblicità, invece, che assicura alle parti che il matrimonio sarà trascritto. Ciò ha delle importanti conseguenze pratiche. In primo luogo nel caso in cui le parti, per valide ragioni personali, decidano di stipulare un matrimonio meramente religioso, il c.d. matrimonio di coscienza, questo sarà iscritto in un apposito registro diocesano, ma il vescovo non potrà trascriverlo contro la volontà delle parti. Ed ancora, la trascrizione non può essere richiesta dai figli, né dai creditori di una delle parti per potersi rivalere sul patrimonio dell’altra, poiché in tale materia vige il principio della libertà matrimoniale, secondo cui spetta solo alle parti scegliere tra uno dei diversi tipi di matrimonio (meramente religioso, religioso a effetti civili, solo civile o acattolico).

Ciò premesso, la trascrizione si sostanzia in un negozio autonomo e costituisce l’atto finale di un processo amministrativo che ha inizio con le pubblicazioni.

La dottrina aveva poi individuato un terzo tipo di trascrizione, quella tempestiva ritardata. In questo caso, pur mancando le preventive pubblicazioni, l’atto di matrimonio era stato trasmesso nei termini stabiliti all’ufficiale di stato civile, che provvedeva alle pubblicazioni e se non vi erano opposizioni o casi di intrascrivibilità, procedeva alla trascrizione secondo quanto disposto dalla legge n° 847/1929. Poiché quest’ultima legge è stata abrogata non è più possibile delineare tale tipo di trascrizione.

L’aver riconosciuto rilevanza solo alla volontà delle parti impedisce anche la trascrizione post mortem, che invece era prevista dalla legge 847/1929.

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