Il sistema beneficiale

Accordo 1984 → disciplina dei finanziamenti. Prima la chiesa cattolica era la sola a ricevere finanziamenti tramite il combinarsi del sistema delle congrue e del sistema beneficiale → persone giuridiche con un patrimonio amministrate da parroci e vescovi. Lo stato erogava i supplementi di congrua (contributi finanziali per integrare redditi dei più poveri) con ammontare predeterminato → se il reddito ricavato dal patrimonio non raggiungeva soglia minima, lo stato versava la differenza al titolare. Le altre confessioni non avevano finanziamenti.

Art.7.6 → le parti contraenti istituiscono una commissione paritetica per formulazione di norme disciplinanti e per la revisione della gestione patrimoniale degli enti ecclesiastici dello stato → legge 222/1985: nuovi meccanismi, che vengono poi estesi alle altre confessioni.

Il sistema di finanziamento diretto (8×1000)

Due flussi di denaro alla chiesa cattolica:

di natura pubblica → trasferimento di fondi dallo stato alle confessioni → finanziamento diretto = quota pari all’8×1000 dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, in base alla scelta dei contribuenti. Il destinatario è la conferenza episcopale italiana (CEI)  → art.44: è tenuta a trasmettere al ministero dell’interno un rendiconto annuale con la destinazione delle somme. L’8×1000 statale è invece usato per assistenza o cultura. La scelta è nominale. Per le scelte inespresse si destina la quota in proporzione alle scelte espresse.

Meccanismo esteso alle altre confessioni con alcune differenze:

* Tavola Valdese → 8×1000  ma non partecipa alle scelte inespresse ma modifica nel 2007 → parteciperĂ 

* Chiese cristiane avventiste del 7° giorno → destinano la quota a interventi sociali

* Assemblee di Dio in Italia → a favore del 3° mondo e non partecipano alle scelte inespresse

* Unione comunità ebraiche → per sue finalità istituzionali

* Chiesa evangelica luterana → per ministri di culto e, anche se ha intesa

* Unione cristiana evangelica battista d’Italia →  non partecipa a scelte inespresse, si autofinanzia

di natura privata (vedi paragrafo seguente)

DeducibilitĂ  fiscale delle erogazioni liberali alle strutture confessionali

Legge 222/1985 → lo stato rinuncia a percepire una parte d’imposta → erogazione liberale da parte delle persone fisiche che possono essere dedotte ai fini dell’IRPEF dal reddito complessivo. Deducibili anche dal reddito di impresa. Inizialmente varato per chiesa cattolica è esteso alle altre confessioni.

Altre forme di finanziamento pubblico

Ulteriori forme:

sistema dei buoni-scuola → per scuole private non statali

contributi per gli oratori parrocchiali → legge 328/2000

diverse forme di esenzioni/agevolazioni

Il sistema del sostentamento del clero

Legge 222/1985 → i patrimoni dei benefici estinti sono confluiti in enti quali istituti diocesani e interdiocesani per sostentamento clero e istituto centrale per sostentamento clero, riconosciuti da ministero dell’interno

IDSC sono gestiti da consiglio comporto per 1/3 dal clero diocesano

ICSC coordina il sistema e integra le risorse dell’IDSC

I singoli IDCS verificano le dichiarazioni e integrano con il proprio patrimonio, se non è sufficiente chiedono all’ICSC

Il sostentamento è una remunerazione connessa alla prestazione secondo art.2, remunerazione eventuale e in rapporto anche all’anzianità, agli oneri e altro. E’ un vero e proprio diritto del sacerdote. Per controversie non si segue art.409 cpc ma 442 cpc. Il sacerdote si può rivolgere al CEI o al giudice italiano → giurisdizione concorrente regolata da principio di prevenzione.

La previdenza dei ministri di culto

La tutela previdenziale è assicurata da fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni diverse dalla cattolica (legge 903/1973) → dà pensione di anzianità, invalidità e reversibilità. I sacerdoti e i ministri di culto sono obbligati all’iscrizione a causa di mini-intese con il ministro dell’interno. C’è possibilità anche di forme di previdenza alternative gestite da ICSC e IDSC.

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