Il sistema beneficiale
Accordo 1984 → disciplina dei finanziamenti. Prima la chiesa cattolica era la sola a ricevere finanziamenti tramite il combinarsi del sistema delle congrue e del sistema beneficiale → persone giuridiche con un patrimonio amministrate da parroci e vescovi. Lo stato erogava i supplementi di congrua (contributi finanziali per integrare redditi dei più poveri) con ammontare predeterminato → se il reddito ricavato dal patrimonio non raggiungeva soglia minima, lo stato versava la differenza al titolare. Le altre confessioni non avevano finanziamenti.
Art.7.6 → le parti contraenti istituiscono una commissione paritetica per formulazione di norme disciplinanti e per la revisione della gestione patrimoniale degli enti ecclesiastici dello stato → legge 222/1985: nuovi meccanismi, che vengono poi estesi alle altre confessioni.
Il sistema di finanziamento diretto (8×1000)
Due flussi di denaro alla chiesa cattolica:
di natura pubblica → trasferimento di fondi dallo stato alle confessioni → finanziamento diretto = quota pari all’8×1000 dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, in base alla scelta dei contribuenti. Il destinatario è la conferenza episcopale italiana (CEI) → art.44: è tenuta a trasmettere al ministero dell’interno un rendiconto annuale con la destinazione delle somme. L’8×1000 statale è invece usato per assistenza o cultura. La scelta è nominale. Per le scelte inespresse si destina la quota in proporzione alle scelte espresse.
Meccanismo esteso alle altre confessioni con alcune differenze:
* Tavola Valdese → 8×1000 ma non partecipa alle scelte inespresse ma modifica nel 2007 → parteciperĂ
* Chiese cristiane avventiste del 7° giorno → destinano la quota a interventi sociali
* Assemblee di Dio in Italia → a favore del 3° mondo e non partecipano alle scelte inespresse
* Unione comunità ebraiche → per sue finalità istituzionali
* Chiesa evangelica luterana → per ministri di culto e, anche se ha intesa
* Unione cristiana evangelica battista d’Italia → non partecipa a scelte inespresse, si autofinanzia
di natura privata (vedi paragrafo seguente)
DeducibilitĂ fiscale delle erogazioni liberali alle strutture confessionali
Legge 222/1985 → lo stato rinuncia a percepire una parte d’imposta → erogazione liberale da parte delle persone fisiche che possono essere dedotte ai fini dell’IRPEF dal reddito complessivo. Deducibili anche dal reddito di impresa. Inizialmente varato per chiesa cattolica è esteso alle altre confessioni.
Altre forme di finanziamento pubblico
Ulteriori forme:
sistema dei buoni-scuola → per scuole private non statali
contributi per gli oratori parrocchiali → legge 328/2000
diverse forme di esenzioni/agevolazioni
Il sistema del sostentamento del clero
Legge 222/1985 → i patrimoni dei benefici estinti sono confluiti in enti quali istituti diocesani e interdiocesani per sostentamento clero e istituto centrale per sostentamento clero, riconosciuti da ministero dell’interno
IDSC sono gestiti da consiglio comporto per 1/3 dal clero diocesano
ICSC coordina il sistema e integra le risorse dell’IDSC
I singoli IDCS verificano le dichiarazioni e integrano con il proprio patrimonio, se non è sufficiente chiedono all’ICSC
Il sostentamento è una remunerazione connessa alla prestazione secondo art.2, remunerazione eventuale e in rapporto anche all’anzianità , agli oneri e altro. E’ un vero e proprio diritto del sacerdote. Per controversie non si segue art.409 cpc ma 442 cpc. Il sacerdote si può rivolgere al CEI o al giudice italiano → giurisdizione concorrente regolata da principio di prevenzione.
La previdenza dei ministri di culto
La tutela previdenziale è assicurata da fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni diverse dalla cattolica (legge 903/1973) → dà pensione di anzianità , invalidità e reversibilità . I sacerdoti e i ministri di culto sono obbligati all’iscrizione a causa di mini-intese con il ministro dell’interno. C’è possibilità anche di forme di previdenza alternative gestite da ICSC e IDSC.