Quando si parla di finanziamenti indiretti si intende la c.d. incentivazione passiva, ossia quella forma di finanziamento indiretto che è costituito dalle agevolazioni tributarie, e che è il più idoneo a favorire iniziative ritenute particolarmente meritevoli.

Restano da considerare quelle che sono disposte in favore di determinate persone giuridiche confessionali e delle loro attivitĂ .

A) Edifici di culto.

Gli edifici di culto sono dunque esclusi dalla determinazione del reddito ai fini delle imposte IRPEF ed IRPEG, non tanto e non solo per la presunzione di improduttività di reddito di tali edifici, ma anche e soprattutto perché strumentali ad un’attività attraverso cui si compie lo sviluppo della persona umana.

Per quanto riguarda le imposte sul patrimonio, bisogna distinguere quelle che riguardano il patrimonio dal punto di vista statico dalle altre che concernono invece i trasferimenti di detto patrimonio.

Sotto il primo aspetto, abolita l’INVIM decennale, viene in rilievo l’ICI, in relazione alla quale l’art. 7 lett. b) del D.lgs. 504/1992 stabilisce che sono esentati da questa imposta “i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 Cost. e le loro pertinenze”.

Sotto il secondo aspetto, per quanto riguarda cioè le varie imposte sui trasferimenti patrimoniali, l’esenzione si ha solo se l’edificio di culto viene acquistato a titolo gratuito; ma l’aliquota dell’imposta di registro è ridotta alla metà se il trasferimento, anche a titolo oneroso, ha per oggetto “immobili di interesse storico, artistico o archeologico”, e fra questi potrebbero esserci, molto spesso, proprio gli edifici di culto.

B) Beni culturali religiosi.

Canale di finanziamento dei beni culturali ecclesiastici può provenire dalla disposizione, che intende incentivare donazioni per la tutela di beni di rilevante interesse culturale, secondo cui sono detraibili dal reddito delle persone fisiche e giuridiche le erogazioni liberali in denaro fatte in favore dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni, di associazioni legalmente riconosciute, le quali utilizzino le somme donate per interventi di protezione di beni facenti parte del patrimonio culturale.

C) Gli enti confessionali.

Sul terreno tributario, vale per gli enti confessionali, come una sorta di norma di chiusura, il principio secondo cui, agli effetti tributari, il fine di culto è equiparato a quello di beneficenza e di istruzione. Siccome gli enti ecclesiastici in tanto sono riconosciuti in quanto abbiano un fine di religione o di culto, è evidente che essi godranno di tutte le agevolazioni tributarie ricollegate a quel fine.

Lascia un commento