Il diritto ecclesiastico è quel settore dell’ordinamento giuridico dello Stato che riguarda il fattore religioso. Le norme di cui si compone sono norme unilaterali, in quanto prodotto della legislazione emanata dallo Stato e non costituiscono un corpo organico, ritrovandosi in tutti i settori del nostro ordinamento giuridico, e cioè nella Costituzione, nel codice civile e penale, nel codice di procedura civile e penale, nelle leggi amministrative e finanziarie, nel diritto commerciale e del lavoro.
Vi sono poi norme di diritto ecclesiastico che hanno la loro fonte in atti bilaterali, quali i concordati conla Chiesacattolica o le intese con le confessioni diverse dalla cattolica. Tali norme sono esterne al nostro ordinamento e acquistano vigore al suo interno solo attraverso le leggi di esecuzione, per i concordati, o le leggi di approvazione, per le intese.
Il diritto ecclesiastico va distinto da tutti gli ordinamenti confessionali, in particolare dal diritto canonico, che riguarda l’ordinamento giuridico della Chiesa cattolica. Le norme in esso contenute assumono rilievo solo se ed in quanto espressamente richiamate dal nostro ordinamento, attraverso le figure tipiche del diritto internazionale privato del rinvio materiale o recettizio e della presupposizione.
È importante definire quando una norma può essere considerata di diritto ecclesiastico e in cosa consiste il fattore religioso.Ecclesiastico è tutto ciò che riguarda la vita e le attività delle Chiese, soprattutto nei loro rapporti con le altre Chiese e con lo Stato; religioso è tutto ciò che riguarda gli interessi dei gruppi confessionali e degli individui. Dunque una norma giuridica può qualificarsi come ecclesiastica o religiosa solo sulla base del suo contenuto materiale.
Meno rilevante di quanto comunemente si crede è il problema della natura pubblicistica o privatistica delle norme di diritto ecclesiastico.
Tradizionalmente ad esse si riconosce una connotazione pubblicistica.
In effetti, premesso che le distanze tra pubblico e privato sono negli ultimi anni molto diminuite, bisogna evidenziare però che il diritto ecclesiastico non può essere considerato come un settore del diritto pubblico dello Stato, perché così si finirebbe col limitarne l’oggetto e l’importanza.