La necessitĂ  di non rimettere in discussione la pace religiosa seguita alla Conciliazione del 1929 convinse i costituenti ad inserire in Costituzione un riferimento ai Patti lateranensi: alle obiezioni politiche e tecniche (es. derivazione fascista dei Patti lateranensi, anomalie costituzionali di alcune norme), infatti, si opponeva che in una visione pluralista la Costituzione non poteva ignorare la Chiesa, come non poteva ignorare la comunitĂ  internazionale e le comunitĂ  territoriali, e che il richiamo ai Patti lateranensi sarebbe stata semplicemente una constatazione di fatto, venendo a riconoscere un fatto storico e una situazione giuridica in piena aderenza ad una realtĂ  sociale . Inserire il Concordato in Costituzione, tuttavia, veniva a porre due problemi principali:

  • tale inserimento avrebbe tradotto una constatazione di fatto in un principio di diritto costituzionale, assegnando ai Patti lateranensi una speciale posizione di natura costituzionale . Occorreva quindi evitare di costituzionalizzare le norme del Trattato e del Concordato, limitandosi a porre una norma sulla produzione giuridica che imponesse il ricorso all’accordo bilaterale per stabilire le eventuali norme dirette a modificare il Concordato;
  • tale inserimento avrebbe rischiato di impostare la struttura repubblicana nascente in senso confessionista , ossia favorevole ad una specifica confessione. Si propose quindi di prevedere nel medesimo contesto normativo un comma relativo al riconoscimento del diritto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica a organizzarsi secondo i propri statuti. L’on. Lucifero, tuttavia, rimarcò la necessitĂ  di spostare in altra sede simile previsione, in quanto l’art. 7 era inteso a regolarizzare i rapporti politici tra la Chiesa cattolica, la Santa Sede e lo Stato.

Per risolvere queste due problematiche senza mettere in discussione la pace religiosa introdotta dal Concordato, quindi, si decise di sostituire alla formula dell’uguaglianza di trattamento quella dell’uguaglianza di libertà, un formula quest’ultima destinata ad avere successo, in quanto potendo essere riferita a tutte le confessioni, compresa quella cattolica, sembrava sicuramente più idonea ad interpretare il ripudio della concezione dello Stato confessionale (Lucifero). La preoccupazione più diffusa era quella di evitare discriminazioni in danno delle confessioni di minoranza. Se poi il principio dell’uguaglianza nella libertà viene realizzato con diverse formule per la Chiesa cattolica, questo è soltanto una conseguenza del fatto che la Chiesa cattolica è un ordinamento giuridico originario (art. 7 co. 1) mentre le altre non lo sono. La Chiesa cattolica e le altre confessioni, quindi, sono uguali nella libertà ma diverse nella loro natura giuridica

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