La normativa di derivazione pattizia, pur essendo costituita da leggi ordinarie, non occupa nella gerarchia delle fonti il posto che spetta a questa categoria di atti normativi, e questo per effetto del disposto degli artt. 7 e 8 Cost. La Corte costituzionale, in particolare, ha ritenuto che il richiamo ai Patti lateranensi di cui all’art. 7 co. 2 abbia avuto l’effetto di attribuire alle norme di derivazione concordataria una forza passiva di resistenza all’abrogazione che, sotto questo limitato profilo, le rende assimilabili alle norme costituzionali. L’art. 7 co. 2, in sostanza, avrebbe assicurato alla normativa di derivazione pattizia una copertura costituzionale, consistente nell’aver trasformato queste fonti normative (tipiche) in fonti atipiche, dotate di una forza passiva superiore a quella conseguente alla posizione formale delle stesse nella gerarchia delle fonti. Al riguardo occorre riflettere sul fatto che l’entrata in vigore della Costituzione, avendo diminuito la rilevanza formale della legge, in precedenza considerata fonte suprema dell’ordinamento, ha comportato ineludibilmente il formarsi di fonti normative atipiche, alle quali sono riconducibili:
- le fonti che pur avendo la forza della legge non ne abbiano la forma (atti aventi forza di legge ex artt. 77 e 78);
- le fonti che pur avendo la forma della legge abbiano una forza diversa sotto il profilo attivo (capacitĂ di abrogare norme anteriori) o passivo (capacitĂ di resistere a norme successive);
- le leggi a forma specializzata, tipologia di fonti questa che ricorre nelle ipotesi in cui per il regolamento di certe materie il costituente ha stabilito che occorre un fondamento costituzionale specifico. Questo, in particolare, si verifica per l’art. 7 co. 2, che costituisce una riserva aggravata (o rinforzata) di legge: il potere legislativo, infatti, deve essere esercitato previo accordo con la Santa Sede oppure, in caso di disaccordo, utilizzando il procedimento di revisione costituzionale.
 Se questo è il senso della copertura costituzionale derivante dall’art. 7 co. 2 alle norme di derivazione pattizia che concernono gli accordi con la Chiesa cattolica (Trattato del Laterano e accordi di revisione del concordato), una copertura analoga è attribuibile anche alla legge di approvazione delle intese stipulate dallo Stato con le confessioni religiose diverse da quella cattolica (art. 8 co. 3 come istitutivo di una riserva di legge negoziata ).