Il presupposto su cui si basa il meccanismo di finanziamento è quello di commisurare il sostegno economico “al consenso dei cittadini”; pertanto esso consiste in ciò, che una piccola quota del gettito complessivo della imposta IRPEF – precisamente l’8 per mille – “sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi”, viene destinata “in parte a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale”, e, in parte, viene devoluta alla Chiesa cattolica ed alla maggior parte delle confessioni che hanno stipulato intesa con lo Stato. La Chiesa cattolica utilizza le somme così corrisposte “per esigenze di culto della popolazione, sostentamento del clero, interventi caritativi”; le altre confessioni invece utilizzeranno le somme ottenute esclusivamente per interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all’estero.

Si infrange il principio basilare per cui non è ammissibile che i cittadini interferiscano direttamente sull’impiego delle entrate iscritte al bilancio dello Stato.

In secondo luogo, si opera in materia di tributi mediante una negoziazione concordataria, ossia ad iniziativa del Governo, laddove per tutte le leggi in materia di spese e di tributi è richiesto uno specifico controllo parlamentare che in questo caso non può esplicarsi.

Da notare che, con riferimento alla Chiesa Cattolica ed alla Chiesa Evangelica Luterana in Italia è stabilito nelle rispettive intese che “in caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, la destinazione si stabilisce in base alle scelte espresse”.

Viene così istituita, a beneficio delle sole Chiesa Cattolica e Chiesa Luterana, una presunzione discutibile che non sussiste per altre confessioni, le quali invece “in caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti”, rinunciano “alla quota relativa a tali scelte in favore della gestione statale, rimanendo tale imposta di esclusiva pertinenza dello Stato”.

Ad ogni modo, le somme così determinate attraverso le indicazioni dei contribuenti, vengono versate, se la scelta è per la Chiesa cattolica, alla Conferenza episcopale, la quale le utilizza, secondo suoi criteri di ripartizione, “per esigenze di culto della popolazione, sostentamento del clero, interventi caritativi a favore della collettività nazionale o di Paesi del Terzo Mondo”.

Se la scelta è per gli avventisti o i pentecostali, le somme sono destinate “a interventi sociali ed umanitari anche a favore di Paesi del Terzo Mondo”.

Una disciplina a parte è prevista per le Comunità ebraiche, i cui appartenenti sono tenuti, “a norma di Statuto”, a versare alle Comunità stesse “contributi annuali”.

 

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