È oggetto della sovranità dello Stato anche lo spazio aereo che ne sovrasta il territorio e il relativo mare territoriale, a norma dell’art. 3 codice navale
Ogni Stato è libero di regolare la navigazione sullo spazio che sovrasta la sua terraferma e il suo mare territoriale, nei limiti posti dal diritto internazionale particolare.
In Italia, gli aeromobili stranieri, ad eccezione di quelli militari, possono sorvolare il territorio dello Stato a condizione di reciprocità o quando ciò sia stabilito dalla normativa comunitaria o da convenzioni internazionali.
Gli aeromobili stranieri militari, di dogana e di polizia non possono invece sorvolare il territorio dello Stato senza speciale autorizzazione del ministero della difesa.
Importante è la distinzione tra due categorie di aeromobili
– Aeromobili impiegati in servizi aerei internazionali registrati, cioè in servizi di linea regolari: per sorvolare il territorio di altri Stati contraenti, tali ero mobili hanno bisogno di una speciale autorizzazione.
– Aeromobili non impiegati in tali servizi registrati: il sorvolo e la sosta per scopi non commerciali di questi aeromobili sul territorio degli Stati contraenti possono effettuarsi senza la necessità di un permesso preventivo, salvo il diritto dello Stato sorvolato di richiederne l’atterraggio; tali aeromobili potranno anche imbarcare a sbarcare passeggeri, merce o posta, ma alle condizioni o limitazioni poste dallo Stato interessato.
Per entrambe le categorie di aeromobili resta ferma la facoltà dello Stato sorvolato di porre ulteriori limitazioni, che sono connesse alla sua sovranità, purché siano attuate senza discriminazioni. Fra queste vanno segnalate:
– Il diritto di proibire il traffico di cabotaggio agli aeromobili di tutti gli altri Stati
– La possibilità di limitare e proibire il sorvolo di certe aree del proprio territorio
– La possibilità di richiedere, salvo speciale autorizzazione, agli aeromobili che penetrino nel proprio territorio, l’atterraggio in determinati aeroporti per fini doganali o altre ispezioni
In particolare, sull’intercettazione di aeromobili che violino lo spazio aereo di uno Stato, il protocollo di Montreal del 1984 ha imposto agli Stati contraenti l’astensione dal ricorso alle armi contro aerei civili in volo, e in caso di intercettazione che la vita delle persone a bordo e la sicurezza degli aerei non debbano essere messe in pericolo.
La differenza di regime tra voli registrati e non registrati, è che per l’effettuazione dei primi è necessaria una preventiva manifestazione di volontà positiva dell’amministrazione, mentre i secondi possono essere effettuati tutte le volte che non vi sia l’affermazione di una contraria volontà dell’amministrazione.
Fondamentali sono altri due accordi alternativi tra loro: l’accordo sul transito dei servizi aerei internazionali e l’accordo sui trasporti aerei internazionali.
Col primo accordo sono sancite le prime due cosiddette libertà dell’aria, rispetto ai servizi aerei di linea, libertà che ciascuno Stato contraente garantisce agli aeromobili immatricolati in un altro Stato contraente:
- Il diritto di attraversare il proprio territorio senza atterrarvi
- il diritto di atterrare nel proprio territorio per scopi non commerciali
Col secondo accordo le libertà dell’aria sono cinque: oltre alle due già menzionate, sono garantiti da ciascuno Stato contraente agli aeromobili immatricolati in un altro Stato contraente:
- Il diritto di sbarcare nel proprio territorio passeggeri, posta e merce imbarcati nel territorio dello Stato di immatricolazione dell’aeromobile
- Il diritto di imbarcare nel proprio territorio passeggeri, e merce dello stato di immatricolazione dell’aeromobile
- Il diritto di imbarcare o sbarcare nel proprio territorio passeggeri, posta e merce destinati nel territorio o provenienti dal territorio di un altro Stato contraente, diverso dallo stato di immatricolazione dell’aeromobile
L’Italia ha aderito al primo di due accordi, e secondo le disposizioni vigenti nel nostro paese, il sorvolo e lo scalo per scopi non commerciali di aeromobili di Stati aderenti all’accordo sul transito sono consentiti, previa notifica, di cui prende atto l’amministrazione aeronautica, comunicando all’interessato le eventuali prescrizioni attinenti al coordinamento del traffico e alla sicurezza aerea.
Questa procedura è estesa a anche agli aerei internazionali non di linea.
All’interno della comunità europea i servizi aerei sono stati liberalizzati e in tale ambito territoriale le cinque libertà sono pienamente operative.