I traffici marittimi, compresi i servizi di linea, sono in via di principio liberi, con la sola tradizionale riserva del traffico di cabotaggio.
Ciò corrisponde al principio consuetudinario della libertà del commercio marittimo, in base al quale gli Stati usano riconoscere alle navi degli altri Stati la libertà di caricare e scaricare merce nei propri porti.
In virtù di tale principio sono nate diverse intese, denominate conferenze marittime, che hanno il carattere di cartelli fra imprese che forniscono il medesimo servizio sulla stessa linea di navigazione, allo scopo di eliminare la reciproca concorrenza, ripartendo equamente il traffico tra le imprese conferenziate, e per difendersi dalla concorrenza originata da imprese esterne alla conferenza inducendo l’utenza a servirsi esclusivamente dei servizi conferenziati.
Altre i intese, dette consorzi, hanno per oggetto accordi tecnici, o operativi o commerciali, finalizzati a razionalizzare il servizio.
Il sistema delle conferenze è stato regolato dalla convenzione di Ginevra del 74 con un codice di comportamento per le conferenze marittime, secondo cui le compagnie marittime nazionali degli Stati capilinea si ripartiscono l’80% del traffico conferenziato, lasciando alle compagnie di Stati terzi il restante 20%.