I servizi di linea esercitati fra Stati membri della comunità europea e Stati terzi sono regolati dagli accordi bilaterali.
Anche in tale ambito la comunità europea ha affermato la propria competenza esclusiva con riguardo alla disciplina delle tariffe e dei sistemi telematici di prenotazione; pertanto è stato necessario stabilire procedure di cooperazione tra Stati membri e commissione della negoziazione di tali accordi.
In Italia gli accordi possono farsi soltanto con Stati dotati di un sistema regolamentare di certificazione e di sorveglianza tecnica per lo svolgimento dei servizi di trasporto aereo atto a garantire un livello di sicurezza conforme a quello previsto dalla convenzione di Chicago.
I vettori di parte italiana sono designati dall’ ENAC sulla base di criteri preventivamente stabiliti e resi pubblici mediante procedure trasparenti e non discriminatorie.
Devono essere vettori muniti di licenza italiana o comunitaria, stabiliti in Italia, provvisti di mezzi finanziari, tecnici e assicurativi sufficienti a garantire il regolare svolgimento dei collegamenti in condizioni di sicurezza e a salvaguardare il diritto alla mobilità del cittadino.
I rapporti fra l’ENAC e i vettori designati sono regolati da una convenzione, in cui sono stabilite le condizioni di esercizio del servizio e gli obblighi dei vettori stessi, così che il provvedimento di designazione abbia tutti i requisiti di un atto di concessione.
I vettori designati decadono dal servizio:
- quando cedono il servizio assunto senza preventiva autorizzazione dell’ENAC
- quando non iniziano l’esercizio nel giorno indicato dalla convenzione, a meno che il ritardo non sia derivato da causa a loro non imputabile
- negli altri casi indicati dalla convenzione
- in seguito a provvedimenti dell’ENAC assunti per gravi motivi di pubblico interesse
I diritti di traffico ai vettori designati sono attribuiti dall’ENAC nel rispetto dei principi della libera concorrenza e con l’intento di assicurare il massimo livello di qualità del servizio affidato.