Responsabilità del noleggiante

Il codice della navigazione non contiene norme specifiche relative alla responsabilità del noleggiante verso il noleggiatore, eccettuata quella relativa alla responsabilità per difetto di navigabilità, nonché quella concernente l’esonero da responsabilità per le operazioni commerciali.

In mancanza di diversa previsione contrattuale, la responsabilità del noleggiante per inadempimento è regolata dei principi comuni contenuti negli artt 1218 ss cc, in aggiunta alle norme specifiche in materia di contratti a prestazioni corrispettive.

La responsabilità del noleggiante è comunque disciplinata nei formulari di contratto.

Obblighi del noleggiatore: pagamento del nolo

L’obbligazione principale del noleggiatore è quella di pagare il nolo, che è fissato per unità di tempo ed è espresso in funzione della portata della nave.

Il nolo a tempo è dovuto, in mancanza di patto diverso, in rate mensili anticipate Salvo patto contrario, il nolo anticipato non si intende acquisito ad ogni evento, conformemente al principio generale della corrispettività delle prestazioni contrattuali.

Il noleggiante non ha alcun privilegio legale a garanzia del credito del nolo. Tuttavia i formulari riconoscono costantemente al noleggiante un lien, cioè una sorta di diritto di ritenzione convenzionale, sul carico e sui corrispettivi dei trasporti di cui il noleggiatore sia creditore.

Se il noleggiatore non è puntuale nel pagamento del nolo alla scadenza delle rate, i formulari prevedono il diritto del noleggiante di ritirare la nave dal servizio immediatamente e senza preavviso.

Altri obblighi del noleggiatore

Fra tutte le spese che le parti devono sostenere durante l’esecuzione del contratto, si distinguono:

  • le spese fisse: quelle inerenti alle necessità operative della nave e sono a carico del noleggiante
  • le spese variabili: riguardano l’utilizzazione contingente della nave da parte del noleggiatore, e nel noleggio a tempo sono sempre a carico di quest’ultimo, perché non sono prevedibili nel momento della stipulazione del contratto

Il noleggiatore deve impiegare la nave in traffici leciti, per il trasporto di merce lecita non pericolosa e in porti sicuri.

Il noleggiatore garantisce al noleggiante la sicurezza dei porti, non indicati nel contratto, nei quali la nave si rechi in seguito a suo ordine: si tratta di una garanzia in senso tecnico, che prescinde dall’accertamento della colpevolezza.

 

Impedimenti e rischio del nolo

Nel caso di impedimento temporaneo, che abbia reso impossibile l’utilizzazione della nave per causa non imputabile al noleggiatore, il nolo a tempo non è dovuto.

In caso di rilascio per fortuna di mare o per accidente subito dal carico, oppure per provvedimento di autorità nazionale o straniera, durante il tempo dell’impedimento è dovuto il nolo al netto delle spese risparmiate dal noleggiante per l’utilizzazione della nave.

E’ consentito al noleggiatore di sospendere il pagamento quando è impedito il funzionamento della nave.

In caso di perdita della nave, il nolo a tempo è dovuto fino al giorno in cui è avvenuta la perdita.

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