La nave deve essere posta a disposizione del noleggiatore nel porto indicato nel contratto, o in quello che il noleggiatore si è riservato di indicare successivamente, e nel termine convenuto.

Per consentire al noleggiatore di prepararsi all’esecuzione del contratto, è spesso previsto un sistema di informazione periodica della posizione della nave e della prevista data di arrivo.

Il noleggiante risponde dell’attendibilità delle informazioni fornite nei limiti della buona fede.

Appena la nave è giunta nel luogo convenuto ed è pronta per l’esecuzione del contratto, il noleggiante deve dare l’avviso cosiddetto “di prontezza” al noleggiatore. Dalla ricezione dell’avviso decorre un termine libero, determinato nel contratto o dagli usi. Decorso tale termine, il contratto si considera iniziato a ogni effetto.

Il termine finale di presentazione della nave è detto termine di cancello.

L’eventualità che la nave non sia messa a disposizione del noleggiatore entro tale termine, è disciplinata usualmente dalla clausola di cancello, adottata anche nei contratti di locazione di nave.

Secondo questa clausola, il noleggiante è obbligato a presentare la nave anche dopo la scadenza del termine di cancello, stabilito per la sua messa a disposizione.

Dopo la scadenza del termine senza che la nave si arrivata, al noleggiatore è concessa una duplice facoltà:

  • attendere la nave e dare ugualmente esecuzione del contratto
  • cancellare il contratto: il noleggiatore può esercitare tale opzione a partire dalla scadenza del termine fino al momento in cui venga comunicato l’avviso di prontezza

È spesso prevista la possibilità per il noleggiante di ottenere dal noleggiatore l’esercizio dell’opzione entro un certo termine anteriore al previsto arrivo in ritardo della nave.

Secondo gli usi, il noleggiatore che esercita la facoltà di cancello non può pretendere il risarcimento dei danni per il ritardo, a meno che questo non sia dovuto a dolo o colpa grave del noleggiante.

Lascia un commento