L’autorità marittima

Il complesso delle attività amministrative che si svolgono nei porti sono esercitate dalle autorità portuali e dalle autorità marittime, secondo le rispettive competenze.

Nei porti a minore volume di traffico, dove non sono istituite autorità portuali, l’autorità marittima é titolare esclusiva delle funzioni di amministrazione attiva e di vigilanza sulle attività che si svolgono nei porti. Tali attività sono regolate dal comandante del porto.

Le ordinanze del comandante del porto sono atti di normazione secondaria, con cui sono fissate regole di condotta cui devono attenersi i soggetti che svolgono attività all’interno del porto. Esse costituiscono il principale strumento con cui il comandante del porto esercita i sui compiti di regolamentazione e vigilanza.

Nei porti maggiori, dove sono istituite le autorità portuali, l’autorità marittima conserva solo le competenze che non sono a quelle attribuite, attuate d’intesa con l’autorità portuale, fra cui rilevano:

  1. le funzioni di polizia e di sicurezza
  2. l’organizzazione dei servizi di pilotaggio, rimorchio, ormeggio e battellaggio

Per il rimborso delle spese anticipate o sostenute per conto di privati, nell’esercizio delle sue funzioni amministrative, l’autorità marittima emette ingiunzione, resa esecutori a con decreto del giudice competente.

Decorsi 20 giorni dalla notificazione in via amministrativa dell’ingiunzione al debitore, senza che questi abbia eseguito il pagamento né fatto opposizione, l’autorità marittima può procedere agli atti esecutivi.

Autorità portuale

La legge 84/1994 ha riformato radicalmente l’ordinamento dei porti, istituendo, nei maggiori porti, le autorità portuali, enti, con personalità giuridica di diritto pubblico e sottoposti alla vigilanza del ministero dei trasporti, che svolgono attività sostitutiva, integrativa e ausiliaria dello Stato, perseguendo la finalità di amministrare i porti di consentirne la gestione con la partecipazione delle strutture pubbliche e private interessate.

La costituzione delle autorità portuali è giustificata dal particolare rilievo degli interessi locali che investono l’ambito portuale e mira a rendere possibile anche il decentramento e il coordinamento delle esigenze statali con quelle locali.

L’art 6 della l. 84/1994 elenca le attribuzioni delle autorità portuali; esse hanno compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo dell’autorità portuali e delle altre attività commerciali e industriali esercitate nei porti, con poteri di regolamentazione e di ordinanza.

Le autorità portuali devono affidare in concessione, mediante gara pubblica, la manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni dell’ambito portuale, compresa quella per il mantenimento dei fondali, nonché le attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale.

Le autorità portuali non possono esercitare operazioni portuali e attività ad esse strettamente connesse. Questa disposizione mira a delimitare il ruolo dell’autorità portuale di direzione, controllo e programmazione, rispetto alle altre attività che si svolgono in ambito portuale, destinate a essere svolte da altri soggetti.

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