Clausola tipica del time charter è quella dell’employment, secondo la quale il comandante, pur rimanendo alle dipendenze del noleggiante, deve eseguire gli ordini del noleggiatore per quanto attiene all’impiego commerciale della nave, all’agenzia (ovvero ai rapporti con gli agenti marittimi a terra) e alle operazioni connesse.

 La clausola dell’employment è ripresa nell’art 393 comma 1 cod nav, secondo cui il comandante deve seguire, nei limiti stabiliti dal contratto, le istruzioni del noleggiatore sull’impiego commerciale della nave e rilasciare le polizze di carico alle condizioni da lui indicate.

 Nel contenuto della clausola dell’employment si possono distinguere due gruppi di attività che il comandante deve eseguire agli ordini del noleggiatore:

  • primo gruppo: attività relative all’impiego contrattuale della nave, che costituiscono concreta esplicazione della prestazione del noleggiante (es. l’ordine di intraprendere un determinato viaggio). Questo primo gruppo di attività trova la sua ragion d’essere nel fatto che l’impiego della nave non è predeterminato nel contratto, ma stabilito successivamente durante la fase di esecuzione. Ciò comporta la determinazione del nolo necessariamente a tempo, nonché l’attribuzione delle spese variabili necessariamente al noleggiatore.
  • secondo gruppo: attività compiute nell’esclusivo interesse del noleggiatore, affidate al comandante per ragioni essenzialmente pratiche (es. carico di certa merce). L’obbligo del comandante di eseguire gli ordini del noleggiatore trova la sua fonte nella clausola dell’employment: non si tratta di un’obbligazione personale, ma di un’obbligazione del noleggiante di fornire al noleggiatore le prestazioni di un suo dipendente. L’obbligo di eseguire gli ordini del noleggiatore è dunque assunto dal comandante nei confronti del noleggiante, in quanto suo dipendente, non nei confronti del noleggiatore.

Alla clausola dell’employment è collegata la clausola di indemnity, che consente al noleggiante di rivalersi sul noleggiatore per ogni danno o responsabilità in cui il primo possa incorrere in conseguenza dell’esecuzione da parte del comandante degli ordini impartitigli in virtù della clausola dell’employment.

La funzione dell’ indemnity è quella di tutelare il noleggiante per ogni pregiudizio conseguente alla corretta esecuzione, da parte del comandante, di attività svolte in ottemperanza degli ordini del noleggiatore.

Laddove invece il comandante non ottemperi, od ottemperi male e negligentemente, agli ordini relativi all’impiego impartitigli dal noleggiatore, si avrà la colpa commerciale: responsabile nei confronti del noleggiatore è il noleggiante, in quanto inadempiente alla sua obbligazione di fornire le attività del comandante in virtù della clausola.

Il codice della navigazione, invece, nell’art 393, esclude la responsabilità del noleggiante per le colpe commerciali del comandante e dell’equipaggio.

Secondo il codice, pertanto, l’obbligo del comandante di seguire le istruzioni del noleggiatore trova la sua fonte  nella legge e non nel contratto; quindi, in caso di violazione di tale obbligo, cioè di colpa commerciale, il comandante risponde direttamente nei confronti del noleggiatore danneggiato in quanto autore della colpa, secondo i principi comuni della responsabilità e extracontrattuale.

L’estraneità del noleggiante rispetto alle attività del comandante e dell’equipaggio relative all’impiego commerciale, si deve estendere anche all’attività negoziale che il comandante intrattiene con terzi come rappresentante legale del vettore e, in particolare, all’emissione di polizze di carico per conto del vettore.

Ciò comporta che il comandante deve rilasciare le polizze di carico in nome del noleggiatore-vettore, in quanto suo rappresentante legale.

Se invece il comandante rilascia le polizze di carico in nome del noleggiante, deve rispondere a norma dell’art 1398 c.c., per avere ceduto dei poteri di rappresentanza dell’armatore conferitigli dalla legge.

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