Fanno parte del demanio marittimo, a norma dell’art 28 codice navale i seguenti beni:
Il lido del mare: quella zona della riva a contatto diretto con le acque, che si estende all’interno fino al limite massimo delle mareggiate ordinarie
La spiaggia: costituita dalla zona che dal margine interno del lido si estende verso terra
La minore o maggiore estensione della spiaggia e in relazione all’avanzarsi o al ritrarsi del mare. Quando questo si ritrae la spiaggia si allarga, costituendo gli arenili, i quali, ove non servano ai pubblici usi del mare, sono esclusi dal demanio marittimo e possono essere uso capiti.
I porti: cioè i tratti di costa, comprese le apposite strutture artificiali, delle zone di mare che, per la loro particolare conformazione, offrono riparo alle navi e ne agevolano l’approdo.
I porti sono divisi in due categorie: quelli finalizzati alla difesa militare ed alla sicurezza dello Stato, e quegli utili al commercio.
Questi sono a loro volta suddivisi in tre classi a seconda della loro funzione:
- Commerciale
- industriale e petrolifera
- di servizio passeggeri
- peschereccia
- turistica e da diporto
Le rade: estensioni di mare, al di lĂ dei porti, che servono all’ancoraggio delle navi
 Le lagune: specchi d’acqua in immediata vicinanza del mare, talora con questo costantemente comunicanti (lagune vive), altre volte separate e stagnanti (lagune morte).
 Le foci dei fiumi che sboccano in mare: i cui limiti demaniali sono fissati dal ministro dei trasporti
 I bacini di acqua salsa o salmastra che almeno durante una parte dell’anno comunicano liberamente col mare
I canali utilizzabili a uso pubblico marittimo
Le costruzioni e le altre opere di proprietĂ dello Stato esistenti nei limiti del demanio marittimo e del mare territoriale, costituiscono pertinenza del demanio marittimo: la destinazione del bene pertinenziale al servizio del bene principale non rileva ai fini del perfezionamento della fattispecie della demanialitĂ marittima.