Fanno parte del demanio marittimo, a norma dell’art 28 codice navale i seguenti beni:

Il lido del mare: quella zona della riva a contatto diretto con le acque, che si estende all’interno fino al limite massimo delle mareggiate ordinarie

La spiaggia: costituita dalla zona che dal margine interno del lido si estende verso terra

La minore o maggiore estensione della spiaggia e in relazione all’avanzarsi o al ritrarsi del mare. Quando questo si ritrae la spiaggia si allarga, costituendo gli arenili, i quali, ove non servano ai pubblici usi del mare, sono esclusi dal demanio marittimo e possono essere uso capiti.

I porti: cioè i tratti di costa, comprese le apposite strutture artificiali, delle zone di mare che, per la loro particolare conformazione, offrono riparo alle navi e ne agevolano l’approdo.

I porti sono divisi in due categorie: quelli finalizzati alla difesa militare ed alla sicurezza dello Stato, e quegli utili al commercio.

Questi sono a loro volta suddivisi in tre classi a seconda della loro funzione:

  1. Commerciale
  2. industriale e petrolifera
  3. di servizio passeggeri
  4. peschereccia
  5. turistica e da diporto

Le rade: estensioni di mare, al di lĂ  dei porti, che servono all’ancoraggio delle navi

 Le lagune: specchi d’acqua in immediata vicinanza del mare, talora con questo costantemente comunicanti (lagune vive), altre volte separate e stagnanti (lagune morte).

 Le foci dei fiumi che sboccano in mare: i cui limiti demaniali sono fissati dal ministro dei trasporti

 I bacini di acqua salsa o salmastra che almeno durante una parte dell’anno comunicano liberamente col mare

I canali utilizzabili a uso pubblico marittimo

Le costruzioni e le altre opere di proprietĂ  dello Stato esistenti nei limiti del demanio marittimo e del mare territoriale, costituiscono pertinenza del demanio marittimo: la destinazione del bene pertinenziale al servizio del bene principale non rileva ai fini del perfezionamento della fattispecie della demanialitĂ  marittima.

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