I vizi della volontà nel matrimonio:
1) VIOLENZA E TIMORE : La violenza è caratterizzata dalle minacce provenienti da un soggetto e rivolte ad un altro, al fine di indurlo a contrarre matrimonio.
Il timore, invece, può scaturire sia da un fatto naturale sia da comportamenti umani (es: una calamità o pericoli nel proprio paese a causa del regime politico esistente) che non mirano ad indurre la persona a contrarre matrimonio, ma ai quali intende sfuggire acquistando lo stato coniugale.
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Violenza: Poichè la normativa del diritto di famiglia non fornisce una definizione della violenza matrimoniale, si applica la disciplina degli artt 1434 segg cod civ in materia di contratti. Quindi le minacce devono essere di tale natura da far temere una persona sensata di esporre sé, i congiunti, i beni, ad un danno ingiusto e notevole, tenendo presente l’età, il sesso e le condizioni della vittima. Inoltre queste minacce devono essere state determinanti del consenso al matrimonio. Esse hanno rilevanza sia se provengono dall’altro sposo, sia se provengono da un terzo.
A causa della violenza, un matrimonio può essere impugnato, in quanto l’ordinamento tutela la libertà nella scelta matrimoniale.
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Timore: il timore è causa di invalidità del matrimonio quando:
– risulta di eccezionale gravità: Un timore ha il carattere di eccezionale gravità quando viene riferita alla situazione pericolosa e al danno che potrebbe scaturire e se il verificarsi del pregiudizio appare estremamente probabile.
L’eccezionale gravità deve poi riguardare anche il danno minacciato, relativo ai diritti fondamentali della persona e non relative al patrimonio
– deriva da cause esterne allo sposo (122 cod civ).Inoltre, il timore deve derivare da cause esterne allo sposo; quindi è causa d’invalidità se scaturisce dalle pressioni della persona che suscita nell’altra il timore, anche se non ricorrono le caratteristiche vere e proprie della minaccia.
La violenza è il timore comportano entrambi l’annullabilità del matrimonio.
Legittimato all’impugnazione è solo il coniuge la cui volontà è stata viziata.
L’azione si prescrive in dieci anni, ma il vizio è sanato dalla convivenza dei coniugi che si protrae per oltre un anno dalla sua cessazione.
2) ERRORE: è causa d’invalidità del matrimonio se cade sull’identità della persona o su alcune qualità della stessa.
L’errore sulla qualità è rilevante se è essenziale, cioè se è determinante del consenso e relativo a qualità tassativamente indicate dalla legge. Esso risulta determinante quando il coniuge non avrebbe contratto matrimonio se avesse conosciuto esattamente la realtà.
Le qualità riguardanti un coniuge ed ignorate dall’altro, indicate dalla legge sono:
ü Esistenza di una malattia fisica o psichica o di un’anomalia o di una deviazione sessuale tale da impedire lo svolgimento della vita coniugale.
ü Esistenza di una sentenza di condanna per delitto non colposo alla reclusione non inferiore a cinque anni. L’ignoranza del coniuge in questo caso è rilevante per la riprovazione sociale che deriva dalla responsabilità di essere stato responsabile di reati gravi o infamanti.
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Dichiarazione di delinquenza abituale o professionale
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Condanna per delitti concernenti la prostituzione a pena non inferiore a due anni
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Stato di gravidanza causato da persona diversa dal soggetto caduto in errore. L’ordinamento vuole tutelare in questo modo l’uomo che ha contratto matrimonio per lo stato di gravidanza della donna, ritenendosene responsabile, ma si vuole tutelare anche colui che ha ignorato del tutto la gravidanza, conseguente a rapporti intrattenuti dalla donna con un altro uomo nel periodo immediatamente anteriore al matrimonio. In questo caso il marito deve agire per il disconoscimento del figlio, se la gravidanza è stata portata a termine.
L’errore che cade su qualità diverse da quelle menzionate risulta irrilevante.
Il matrimonio viziato da errore è annullabile su iniziativa del coniuge in buona fede: egli deve provare in giudizio l’esistenza della causa invalidante e il fatto d’averla ignorata prima della celebrazione, mentre il convenuto dovrà dimostrare che l’attore ne conosceva l’esistenza al momento del matrimonio.
Il vizio viene sanato se coniugi continuano a convivere per oltre un anno dal momento della sua scoperta, mentre in caso di mancata convivenza si applica la prescrizione decennale a partire dalla scoperta stessa.
3) IRRILEVANZA DEL DOLO: l’art 122 cod civ non contempla il dolo tra i vizi della volontà che rendono invalido il matrimonio.
Il dolo quindi è può causare l’invalidità del matrimonio solo in quanto il coniuge raggirato sia stato indotto in errore su quelle qualità che rilevano nel caso d’errore oppure sull’identità della persona.
I raggiri possono provenire dall’altro sposo, dal terzo, d’ambedue con conseguente responsabilità per aver cagionato l’invalidità del matrimonio.