L’inosservanza delle disposizioni sulla celebrazione del matrimonio viene diversamente sanzionata secondo la gravità dei vizi che ne derivano: quelli minori comportano solo l’irregolarità del negozio, quelli più gravi l’invalidità, mentre certe anomalie sono causa di inesistenza del matrimonio.
L’irregolarità della celebrazione comporta una pena pecuniaria sia a carico dell’ufficiale dello stato civile sia, a volte, anche dei coniugi.
Le cause d’invalidità del matrimonio possono scaturire da:
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violazione degli impedimenti
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mancanza della capacità di intendere e di volere o vizio della volontà di uno degli sposi
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simulazione.
Accanto a queste cause ce ne sono altre che possono essere dedotte dalla disciplina generale del negozio giuridico, di cui all’art 1325 cc.
Il matrimonio invalido produce comunque effetti fino a quando non interviene la sentenza definitiva d’annullamento o d’accertamento della nullità. Regole particolari operano anche per la determinazione dei soggetti legittimati ad impugnare il matrimonio invalido.
Le norme non precisano quando il matrimonio è nullo o annullabile.
Tuttavia, la distinzione fra cause che rendano nullo il matrimonio e cause che lo rendono annullabile diventa rilevante per stabilire l’ammissibilità della convalida e per individuare i termini di esercizio dell’impugnazione: infatti, l’azione per far valere la nullità non è soggetta prescrizione, mentre quella di annullamento si estingue in dieci anni.
Nella maggior parte dei casi le norme che regolano le invalidità del matrimonio prevedono termini più brevi di decadenza dall’azione o di sanatoria del vizio, per il protrarsi della coabitazione.
Quindi il termine decennale di prescrizione dell’azione di annullamento si applica solo quando la legge non prevede una decadenza inferiore oppure non si è verificata la sanatoria del vizio per coabitazione dei coniugi.
Limiti temporali all’impugnazione non sono quindi previsti nei casi di mancanza di libertà di stato, l’esistenza degli impedimenti da delitto o da vincoli di parentela, affinità e adozione e di totale mancanza di volontà da parte degli sposi.
L’inesistenza del matrimonio riveste grande rilevanza pratica, in quanto essendo improduttivo di effetti, il matrimonio inesistente legittima ai coniugi a sottrarsi al rispetto dei doveri coniugali.
Tuttavia, la giurisprudenza precisa che l’inesistenza c’è solo quando sono presenti profonde anormalità che snaturano la struttura e la funzione del negozio e ritiene che esista un matrimonio quando due persone di sesso diverso abbiano manifestato la loro volontà matrimoniale davanti ad un ufficiale celebrante.
Quindi l’inesistenza si riduce solo all’ipotesi in cui manca del tutto la celebrazione in senso proprio oppure l’espressione della volontà da parte degli sposi oppure nel caso di consenso manifestato da persone dello stesso sesso.